Sponsorizzazioni pubbliche e principi di evidenza pubblica nel controllo preventivo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 35 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di sponsorizzazione passiva, pur inquadrato dal legislatore quale contratto attivo, pone a carico della parte pubblica l’obbligo di una prestazione suscettibile di valutazione economica, che si manifesta in una utilità contendibile sul mercato, e deve pertanto soggiacere ai principi dell’evidenza pubblica trasposti nell’art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023. Il termine per la presentazione delle offerte deve essere esplicitato in maniera chiara e inequivoca nel provvedimento di indizione e negli eventuali provvedimenti di proroga, non essendo sufficiente il mero aggiornamento della pagina web istituzionale. L’art. 134 del d.lgs. n. 36/2023 esige che le prestazioni siano individuate sin dalla fase di indizione; l’integrazione successiva degli obiettivi, senza revisione formale degli atti, trasforma l’oggetto del contratto. La previsione di una anticipata esecuzione rispetto all’acquisizione del visto contrasta con l’art. 27 della legge n. 340 del 2000 e snatura il controllo preventivo, trasformandolo in controllo successivo.

Il Fatto

Quattro decreti del Comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza hanno approvato altrettanti contratti di sponsorizzazione passiva, per effetto dei quali gli sponsor ottengono la pubblicizzazione della propria immagine attraverso la partecipazione agli eventi celebrativi del quarantesimo anniversario della presenza dell’Istituto in una città lombarda, versando un corrispettivo a finanziamento dell’iniziativa pubblica. La stipula era stata preceduta da un avviso pubblico di ricerca di sponsorizzazioni, pubblicato sul sito web della Guardia di Finanza.

I decreti sono pervenuti al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale, che ha formulato fogli di rilievo e richiesto chiarimenti sui tempi di sollecitazione del mercato, sull’anticipata esecuzione dei contratti, sulla valutazione delle offerte prima della scadenza dell’avviso, sulle procedure di verifica delle cause di esclusione e sulla determinatezza delle prestazioni e della durata. L’Amministrazione ha risposto con controdeduzioni e in adunanza pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione chiarisce preliminarmente che il controllo preventivo di legittimità si estende agli atti che costituiscono antecedenti causali del provvedimento e al contratto oggetto di approvazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994. Ha quindi verificato la procedura selettiva e i contenuti dei contratti.

Sul piano della trasparenza, l’avviso difettava ab origine dell’indicazione del termine finale per le offerte, esteso poi mediante semplice aggiornamento della pagina web. Tale modalità non è conforme ai principi di trasparenza, affidamento e par condicio: i termini devono essere esplicitati in modo chiaro nel provvedimento di indizione e nelle proroghe. La Sezione rileva inoltre la contraddittorietà della condotta, avendo l’Amministrazione definito la selezione con oltre due mesi di anticipo rispetto alla scadenza, pur invocando il favor partecipationis. Il richiamo al principio del risultato non è conferente, poiché esso non può porsi in antitesi alla legalità.

La Corte afferma che la sponsorizzazione passiva non è priva di impatti economici e reputazionali: lo sponsor sfrutta la notorietà della controparte pubblica. Proprio in tale differente funzione causale risiede la distinzione tra sponsorizzazione e donazione. Quanto all’oggetto, emergono antinomie sulla durata e prestazioni elencate genericamente, con definizione rimandata alla fase esecutiva. L’ampliamento degli obiettivi in itinere, senza revisione formale degli atti né nuova procedura, ha trasformato l’oggetto del contratto in contrasto con l’art. 134 del d.lgs. n. 36/2023.

In materia di conflitti di interesse, la Sezione invita l’Amministrazione a regolamentare le sponsorizzazioni con operatori del medesimo territorio in cui i Reparti esercitano funzioni di controllo, e a inserire clausole di tutela equivalenti a quelle previste a favore degli operatori.

Infine, la decorrenza anticipata degli effetti rispetto al visto contrasta con l’art. 27 della legge n. 340 del 2000, snaturando il controllo preventivo. Nondimeno, in via eccezionale, il Collegio ammette i quattro decreti al visto e alla registrazione, richiamando l’Amministrazione all’osservanza delle norme e invitandola a dotarsi di un regolamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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