Accollo di mutuo di terzo e limiti all’indebitamento degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 50 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accollo di un mutuo contratto da un soggetto terzo, con conseguente novazione soggettiva, costituisce per il Comune una operazione di indebitamento riconducibile all’art. 3, comma 17, legge n. 350/2003, poiché l’assunzione di mutui è qualificata come indebitamento senza distinguere tra il mutuo contratto ab origine dall’ente e il debito altrui assunto per effetto di accollo. Tale operazione resta assoggettata ai limiti dell’art. 119 Cost. e dell’art. 202 del d.lgs. n. 267/2000, ed è ammissibile soltanto se finalizzata a finanziare spese di investimento su beni di proprietà comunale, rientranti nell’elenco dell’art. 3, comma 18, legge n. 350/2003. Il subentro è inoltre subordinato al rispetto del vincolo dell’art. 10, comma 2, legge n. 243/2012: la durata residua del mutuo non può eccedere la vita utile dell’investimento. La legittimità dell’accollo presuppone infine che l’operazione risponda a un effettivo interesse pubblico.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune piemontese, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha chiesto un parere sulla possibilità di procedere a novazione soggettiva di un mutuo, accollandosi la quota residua di un finanziamento stipulato da una associazione del territorio.

L’associazione sportiva, concessionaria di campi sportivi di proprietà comunale, aveva contratto il mutuo per eseguire la manutenzione straordinaria degli impianti. A seguito dello scioglimento societario, non essendo più in grado di rimborsare le quote, aveva richiesto un contributo al Comune. L’ente ha ritenuto più corretto procedere all’accollo del mutuo, dal momento che gli investimenti realizzati dal concessionario su beni comunali non erano ancora completamente ammortizzati e sarebbero stati acquisiti al patrimonio dell’ente alla scadenza della concessione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’istanza sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, la richiesta proviene da un Comune per il tramite del C.A.L. ed è firmata dal sindaco, organo istituzionalmente legittimato ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 56/2014. Quanto al secondo, il quesito rientra nella materia della contabilità pubblica, che ricomprende i limiti all’indebitamento. Il Comune aveva formulato la richiesta in termini non del tutto astratti, ma la Sezione ha ritenuto possibile fornire orientamenti generali, astenendosi dall’esaminare la specifica vicenda.

Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina dei limiti all’indebitamento degli enti locali. L’art. 119 Cost. consente il ricorso all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con contestuale definizione di piani di ammortamento e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Il precetto risponde all’esigenza di garantire la tendenziale neutralità patrimoniale del debito, assicurando che alla passività corrisponda un aumento del valore dell’attivo.

La definizione delle fattispecie di indebitamento è contenuta nell’art. 3, comma 17, legge n. 350/2003, che qualifica come indebitamento l’assunzione di mutui senza distinguere tra il mutuo contratto dall’ente e il debito altrui assunto mediante accollo. L’accollo, disciplinato dall’art. 1273 cod. civ., non libera il debitore originario, che resta obbligato in solido con l’accollante salvo espressa dichiarazione del creditore. Anche l’assunzione del mutuo di un terzo deve pertanto rispettare i vincoli finalistici dell’art. 119 Cost. e dell’art. 202 Tuel.

Le lettere a) e b) dell’art. 3, comma 18, legge n. 350/2003 qualificano come spese di investimento l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili e di opere e impianti. L’accollo è dunque consentito se finalizzato a tali spese su beni di proprietà comunale. Opera inoltre il vincolo dell’art. 10, comma 2, legge n. 243/2012: la durata residua del mutuo non può eccedere la vita residua utile dell’investimento.

La Sezione ha richiamato la propria Deliberazione n. 76/2023/SRCPIE/PAR, che aveva già risolto in termini positivi la questione e aveva evidenziato come l’accollo sia implicitamente previsto dai principi contabili applicati, che dettano modalità di contabilizzazione per il subentro dell’ente nel debito originario. In quella sede era stato chiarito che l’accollo, comportando la perdita del regresso verso il debitore principale, deve essere motivato da ragioni di interesse pubblico, valutazione necessaria anche per l’operazione prospettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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