Astensione del vice-procuratore onorario non sospende la prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 39946 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice-procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria. Il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, resta in tempo per adottare le disposizioni necessarie a garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento, sicché il differimento dell’udienza determinato da tale adesione è estraneo alle ipotesi di sospensione dei termini prescrizionali. Ne deriva che la Corte di appello, applicando l’art. 129 cod. proc. pen., deve dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado. È ammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo, con il primo motivo, l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata in data antecedente alla sentenza di secondo grado per effetto di un errore nel computo dei periodi di sospensione. Gli altri motivi riguardavano la legittimazione alla presentazione della querela, la valutazione di circostanze estranee all’imputazione ai fini del trattamento sanzionatorio e il diniego della sospensione condizionale della pena.
La questione centrale attiene al differimento dell’udienza, che la Corte territoriale aveva ricondotto a un impedimento della difesa e che la ricorrente imputava invece a una diversa causa, con diretta incidenza sul calcolo del termine prescrizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene pienamente fondato il primo motivo. Il differimento dell’udienza dal 15/10/2020 al 25/03/2021, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non fu determinato dall’impedimento della difesa, bensì dall’adesione del P.M. all’astensione proclamata dall’Organismo di Categoria. Tale fatto è estraneo alle ipotesi di sospensione e risulta inidoneo ai fini della sospensione dei termini prescrizionali.
La Corte richiama il proprio precedente Sez. V n. 18101 del 22/02/2018, Civita, secondo cui non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice-procuratore onorario all’astensione dalle udienze, poiché il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, è comunque in tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento.
Su queste basi, la Corte territoriale, applicando l’art. 129 cod. proc. pen., tenendo conto della consumazione del reato e di una sospensione della prescrizione limitata a soli 128 giorni, avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata il 22/11/2024, in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. Il Collegio richiama sul punto Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, che ammette il ricorso per cassazione con cui si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, restando assorbiti gli altri motivi, privi di autonoma rilevanza ai fini della decisione.
Nota della Redazione
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