Prescrizione sospesa per reati commessi nel periodo 2017-2019 (Cass. pen. Sez. II n. 39948 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 11, lett. b), legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica invece la disciplina posta dal diritto intertemporale della legge n. 134 del 2021. La concreta operatività della sospensione, per la durata non superiore a un anno e sei mesi, postula che il dies a quo sopravvenga in un momento in cui il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., ritenendolo estinto per prescrizione.
Il Procuratore generale presso la stessa Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 159, comma 2, cod. pen. Il ricorrente ha osservato che il reato era stato commesso il 24.07.2019 e che pertanto andava applicato il regime di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017 per i fatti commessi nel periodo ivi indicato, non considerato dalla sentenza impugnata. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso muove dal quadro tracciato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la disciplina dell’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Le successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021 non l’hanno abrogata con effetti retroattivi. Per i fatti commessi dall’1 gennaio 2020 trova applicazione, invece, la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021.
Il Supremo consesso ha altresì precisato che la sospensione non superiore a un anno e sei mesi opera a condizione che il dies a quo della stessa sopravvenga prima che il termine prescrizionale sia interamente decorso. Il riferimento normativo è il termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, che segna l’avvio della sospensione.
Nel caso concreto, il reato è stato commesso il 24.07.2019 e ricade dunque nell’ambito applicativo della legge n. 103 del 2017. La sentenza di primo grado è stata emessa il 25.09.2023, con termine per il deposito della motivazione di quindici giorni; alla scadenza di tale termine, fissata al 10.10.2023, il termine prescrizionale quinquennale non era ancora scaduto. Andava quindi computato il periodo di sospensione decorrente dal 10.10.2023 sino alla pronuncia della sentenza di appello del 05.03.2025, quantificato in anni uno, mesi quattro e giorni ventitre.
Essendo intervenuta una decisione di condanna in secondo grado, si è attivata l’ulteriore sospensione prevista dall’art. 159 cod. pen., nel testo applicato, quantificata dal ricorrente in mesi sei e giorni ventisei. La sospensione complessiva risulta pari ad anni uno, mesi undici e giorni diciannove, con scadenza del termine massimo di prescrizione fissata al 13.07.2026. La Corte ha pertanto ritenuto fondata la doglianza e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Nota della Redazione
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