Omessa riduzione per generiche: la Cassazione ridetermina la pena (Cass. pen. Sez. V n. 2439 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche impone al giudice di merito di operare la relativa riduzione della pena base, non essendo sufficiente la sola enunciazione della concessione. L’omessa riduzione per le generiche, pur espressamente riconosciute, integra un vizio della determinazione del trattamento sanzionatorio, che non può essere sanato con un apodittico richiamo alla volontà del giudicante privo di riscontri concreti. Quando l’errore sia palese e testuale e la pena possa essere rideterminata sulla base delle statuizioni del giudice di merito, la Corte di cassazione annulla senza rinvio ai sensi dell’art. 620 lett. i) cod. proc. pen. e provvede direttamente alla rideterminazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato colpevole di furto ai sensi dell’art. 624 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 628 cod. pen., con le attenuanti generiche riconosciute ed esclusa la recidiva. Il Tribunale, in giudizio abbreviato, aveva applicato la riduzione per il rito, ma non aveva operato la diminuzione per le generiche.
La Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado anche quanto alla pena finale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la nullità della sentenza per omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio in punto di pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito l’iter della determinazione sanzionatoria operata dal giudice di primo grado. Questi, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche ed escluso la recidiva, aveva individuato solo la pena base di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, applicando poi la riduzione per il rito. Non aveva però dato conto della riduzione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.
Secondo la Corte, l’omessa riduzione per le generiche è palese e testuale. Non può ritenersi corretta la valutazione della Corte di appello, che ha fatto ricorso a un apodittico richiamo a una volontà del giudicante sulla quantificazione sanzionatoria, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrarla.
La Corte ha rilevato la contraddittorietà del percorso del giudice di appello. Questi aveva dato atto dell’erronea determinazione della pena da parte del primo giudice, proprio per l’omessa riduzione, ma aveva poi confermato la sentenza di primo grado, anche sulla pena finale, sul mero rilievo, del tutto indimostrato, che quella inflitta fosse la pena effettivamente individuata.
Ricostruito l’errore, la Corte ha ritenuto di poter porvi rimedio direttamente ai sensi dell’art. 620 lett. i) cod. proc. pen., sulla base delle statuizioni del giudice di merito. Ha così riconosciuto la riduzione nella sua massima estensione, pervenendo al seguente trattamento: pena base di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa; ridotta per le generiche a mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa; ulteriormente ridotta di un terzo per il rito a mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 133 di multa.
Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata riduzione per la concessione delle attenuanti generiche, rideterminando la pena finale.
Nota della Redazione
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