Concorso morale nel tentato omicidio per rafforzamento del proposito criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 35379 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento del presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un’apprezzabile sollecitazione idonea a influenzare la volontà altrui. Il contributo del partecipe può essere morale e non materiale, e rileva anche quando si inserisca in una condotta collettiva unitaria caratterizzata da reciproco rafforzamento delle azioni. Il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo. Il momentaneo allontanamento del concorrente prima dell’evento non interrompe il nesso di compartecipazione, quando l’azione sia già stata realizzata e consolidata dalle condotte precedenti.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in ordine al delitto di tentato omicidio, aggravato dall’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, dai futili motivi e dal concorso con minorenni.
Secondo l’accusa, al termine di una serata, il ricorrente, insieme al fratello e a un minorenne, avrebbe dato avvio a una prolungata azione persecutoria nei confronti della persona offesa, con minacce di morte, inseguimento e lanci di oggetti contundenti, fino al lancio di un vaso che aveva provocato alla vittima un trauma cranico. Il ricorrente avrebbe impugnato una pistola priva di tappo rosso, puntandola contro la persona offesa e proferendo minacce di morte. Avverso l’ordinanza del riesame il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione, travisamento della prova per omissione e insussistenza del dolo omicidiario e del concorso morale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che le dichiarazioni che si assumevano ignorate attengono alla ricostruzione del contesto, effettuata in modo completo e fondata su dichiarazioni dei testimoni presenti ai fatti e su immagini di riscontro catturate dal sistema di videosorveglianza. La ricostruzione dei Giudici del riesame non presenta falle motivazionali: l’azione criminosa si è sviluppata come una sequenza unitaria, caratterizzata da continuità spazio-temporale e da progressiva intensificazione della violenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha sottolineato come tutti gli elementi acquisiti risultino univocamente orientati nel delineare il ruolo attivo e determinante dell’indagato. Questi non si è limitato a una presenza passiva o marginale, ma ha partecipato consapevolmente all’azione criminosa rafforzando il proposito omicidiario degli altri concorrenti attraverso la reiterazione di minacce, l’uso dell’arma e la costante partecipazione all’inseguimento e all’aggressione.
Il richiamo è alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021), secondo cui la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento del presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un’apprezzabile sollecitazione idonea a influenzare la volontà altrui. Nel contesto di concorso morale e materiale, caratterizzato da una condotta collettiva unitaria e da reciproco rafforzamento delle azioni, assume rilievo decisivo il contributo causale complessivamente apportato da ciascun concorrente.
La Corte ha inoltre precisato che non assume rilievo esimente la circostanza che l’indagato si fosse allontanato pochi minuti prima del lancio del vaso: tale momentaneo distacco non interrompe il nesso di compartecipazione all’azione già realizzata e consolidata, che aveva creato le condizioni materiali e psicologiche per il verificarsi dell’evento lesivo. Il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo. Infine, il rigetto ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., con oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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