Astreinte negata per crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 966 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è applicabile in modo automatico nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente. L’istituto non incontra preclusioni astratte di ammissibilità, ma la sua applicazione va verificata in concreto, tenendo conto delle peculiari condizioni del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano le altre ragioni ostative che, accanto al limite della manifesta iniquità, legittimano il diniego della astreinte. Il giudice dell’ottemperanza dispone di ampio potere discrezionale nel valutare le esimenti e nel graduare l’eventuale importo della sanzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro, l’Amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, con accredito dell’importo stabilito per gli anni scolastici dal 2019 al 2023.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito della somma e, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Non risultando contestato l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione alla sentenza, con assegnazione della somma sulla carta elettronica entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione. Decorso inutilmente il termine, è stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico della stessa struttura debitrice.

La parte più rilevante riguarda la domanda di astreinte. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, secondo cui non esistono preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione. Tuttavia la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, unita all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, impone una verifica concreta dei presupposti e una graduazione dell’importo.

In particolare, l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Su queste basi, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, nella specie, la mancata condanna al pagamento della penalità di mora. Tali ragioni assumono rilievo, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., come fatti notori.

La domanda di astreinte è stata quindi respinta, mentre le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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