Pagamento integrale del credito e cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 153 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa creditoria azionata, venendo meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Il requisito della soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese di lite, ricorre quando l’adempimento dell’obbligo di pagamento sia intervenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio. In tal caso le spese processuali sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una pronuncia favorevole dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla corresponsione di determinate somme. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al giudicato, la stessa ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, al fine di ottenere l’adempimento coattivo dell’obbligo di pagamento.
Nelle more del giudizio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. Successivamente, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale delle somme spettanti in forza della sentenza del Giudice del lavoro, chiedendo che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con condanna alle spese a carico dell’Amministrazione, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, a seguito del pagamento integrale delle somme dovute, era venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, con oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso e piena realizzazione della pretesa della ricorrente. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, configurandosi la fattispecie della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Il Collegio ha poi esaminato la questione delle spese di lite, richiamando il canone della soccombenza virtuale. In applicazione di tale principio, ha osservato che il soddisfacimento dell’interesse della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme era avvenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza. L’adempimento tardivo dell’Amministrazione, intervenuto dopo la notifica del ricorso, ha pertanto giustificato la condanna della stessa alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente.
La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge, con ordine di distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.