Astreinte negata per crisi della finanza pubblica nell’ottemperanza al giudicato (TAR Campania n. 1525 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione al giudicato di condanna, ne dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. L’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. consente la condanna alla penalità di mora nei confronti della P.A., ma aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Spetta al giudice dell’ottemperanza, con ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico neghino la sanzione o ne mitighino l’importo. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano una ragione ostativa idonea a giustificare, in concreto, la mancata condanna all’astreinte.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di una somma, oltre accessori, per una determinata annualità di riferimento, e delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria.

Preso atto del perdurante inadempimento della parte pubblica, il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’integrale esecuzione del titolo, la condanna al pagamento delle somme oltre interessi, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. È altresì ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, prima del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né notificare atto di precetto.

Nel merito il ricorso è fondato. Le statuizioni del giudicato, correttamente notificate, non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento: il Collegio richiama, sull’onere della prova dell’adempimento, Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 2001.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e ha nominato, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta, con facoltà di delega a idoneo funzionario, assegnando a quest’ultimo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della parte.

Sulla ulteriore domanda di condanna all’astreinte, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui non esistono preclusioni astratte all’applicabilità dell’istituto nei confronti della P.A. inadempiente. L’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico, ha però aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, collegato alle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici (Cons. Stato, Ad. plen., n. 15/2014).

Alla luce di tale indirizzo, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, con condanna dell’amministrazione soccombente alle spese del giudizio, liquidate e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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