Illegittima la proroga generalizzata delle concessioni demaniali senza gara (TAR Liguria n. 111 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la delibera comunale che dispone una proroga generalizzata del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, in assenza di una procedura selettiva pubblica già indetta. La proroga c.d. “tecnica” di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022 è ammessa solo in presenza di una selezione effettivamente avviata e non già al solo fine di differire l’indizione della gara. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 21-bis della L. n. 287/1990, conserva l’interesse strumentale all’accertamento dell’illegittimità di atti la cui efficacia sia medio tempore cessata, finalizzato a orientare l’azione amministrativa futura verso la tutela della concorrenza.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impugnava la delibera di Giunta con cui un Comune ligure aveva disposto la proroga generalizzata della scadenza di tutte le concessioni demaniali marittime in essere, dal 31.12.2023 al 31.12.2024, in asserita applicazione dell’art. 3 della L. n. 118/2022 nella sua formulazione originaria, abrogata dalla L. n. 14/2023.

La proroga era stata adottata senza che il Comune avesse indetto alcuna procedura selettiva nel biennio successivo alle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, nonostante tali pronunce avessero imposto la riassegnazione delle aree entro il 31.12.2023. Il Comune, costituitosi in giudizio insieme ad alcuni concessionari, eccepiva il difetto di ius postulandi dell’Autorità e l’improcedibilità del ricorso per cessazione dell’efficacia dell’atto impugnato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’eccezione sul difetto di ius postulandi, richiamando la regola dell’impossibilità che due posizioni processuali opposte siano tutelate dallo stesso difensore. Ipotesi derogatoria che ricorre quando l’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente tenuta a difendere la conformità del diritto interno a quello eurounitario, si troverebbe in conflitto con la posizione dell’Autorità che deduce il contrasto della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.

Quanto all’improcedibilità, il Collegio ha chiarito che l’interesse dell’Autorità ex art. 21-bis della L. n. 287/1990 non è strumentale al risarcimento, ma alla corretta applicazione del principio concorrenziale, che può essere leso sia dagli atti impugnati sia dalla normativa che reitera il vizio, in un “circolo vizioso” di proroghe a catena che rischia di vanificare il modello impugnatorio.

Nel merito, la censura relativa alla violazione dell’art. 3, comma 1, della L. n. 118/2022 è stata ritenuta fondata, in quanto la norma applicata era stata abrogata dalla L. n. 14/2023 già dal 24.02.2023. Il Collegio ha inoltre accertato che la proroga non aveva natura “tecnica”, poiché il presupposto della previa indizione della gara difettava integralmente, non risultando avviata alcuna procedura né nel biennio precedente né successivamente alla scadenza.

La Corte ha infine precisato che la mancata indizione della gara costituisce motivo decisivo ed assorbente di illegittimità, dichiarando gli atti impugnati illegittimi ai sensi degli artt. 34, comma 3, C.p.a. e 21-bis della L. n. 287/1990, con indicazione delle coordinate conformative per l’amministrazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia e la novità di talune questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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