Astreinte negata all’amministrazione inadempiente per crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 938 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, pur non essendo precluso in astratto dall’applicare la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, può negarla quando ricorrono ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono fattori valutabili in concreto, quali fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., idonei a giustificare il diniego della astreinte. Il potere del giudice è discrezionale sia nello scrutinio delle esimenti sia nella graduazione dell’importo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avevano ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, con sentenza n. 433/2025, la condanna dell’Amministrazione a costituire in loro favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle somme rispettivamente stabilite.
Poiché la pronuncia, passata in giudicato e notificata il 4 giugno 2025, non era stata spontaneamente eseguita, le interessate hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito e, ulteriormente, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997: la sentenza è definitiva, come da attestazione di cancelleria, ed è stata regolarmente notificata.
Nel merito, l’inadempienza dell’Amministrazione non è contestata. Il ricorso è pertanto fondato e il Ministero va condannato a dare esecuzione al titolo, costituendo la carta elettronica entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente il termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio esclude la liquidazione di compensi al Commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Sulla richiesta di astreinte, il TAR richiama la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, secondo cui le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive costituiscono fattori di valutazione concreta. La norma, in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice un ampio potere discrezionale.
Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna al pagamento della penalità, in linea con l’orientamento di altre decisioni amministrative. Tali ragioni ostative rilevano, ex art. 115 cod. proc. civ., quali fatti notori. La domanda di astreinte non è pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo di € 800,00, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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