Motivazione generica illegittima nella valutazione di abilitazione scientifica (TAR Lazio n. 9941 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non abilitazione alla prima fascia reso dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale è illegittimo quando la motivazione risulti generica e stereotipata, priva di riferimenti analitici ai contenuti delle pubblicazioni e fondata su formule standardizzate che non rendono percepibile il percorso logico-valutativo. La Commissione è tenuta a dare conto della ponderazione di tutti i parametri tassativi di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016, anche quando il giudizio negativo possa fondarsi sul difetto di uno solo di essi. Costituisce ulteriore indice sintomatico di carenza motivazionale la mancata esplicitazione delle ragioni per cui sia stata disattesa la valutazione pienamente positiva espressa dal commissario dissenziente.

Il Fatto

Il ricorrente, professore associato, aveva partecipato alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/E4, presentando quindici pubblicazioni, di cui quattro monografie e undici articoli su riviste. All’esito della valutazione, la Commissione aveva espresso, a maggioranza, giudizio di non abilitazione, evidenziando che i lavori monografici non apparivano “pienamente convincenti” e che gli scritti minori avrebbero necessitato di maggiore approfondimento.

Il candidato aveva impugnato il giudizio, deducendo il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. Il Ministero si era costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per insindacabilità delle valutazioni discrezionali della Commissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente delimitato il proprio sindacato, rammentando che le valutazioni delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre valutazioni di merito a quelle della Commissione, ma il controllo sulla completezza, logicità e intellegibilità della motivazione rientra pienamente nei poteri del giudice della legittimità.

Nel caso di specie, il giudizio impugnato è stato ritenuto affetto da carenza motivazionale, perché fondato su formule generiche e stereotipate — quali la mancata “adeguata trattazione” delle premesse o la necessità di “maggiore approfondimento” — prive di puntuali riferimenti ai contenuti delle pubblicazioni esaminate. I giudizi individuali della maggioranza non individuavano specifici passaggi delle monografie in cui il candidato avrebbe mancato di sviluppare le premesse argomentative, né precisavano quali profili degli scritti minori fossero risultati insufficienti e in rapporto a quali parametri.

Ulteriore profilo di illegittimità è stato ravvisato nella mancata ponderazione esplicita di tutti i criteri elencati dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016. Pur essendo i criteri cumulativi, la Commissione non è esonerata dall’obbligo di rendere percepibile l’avvenuta valutazione di ciascuno, specialmente quando elementi oggettivamente favorevoli — come la collocazione editoriale di dieci pubblicazioni su undici in riviste di fascia A e la continuità temporale della produzione — non siano stati ritenuti sufficienti a fondare un giudizio positivo.

Il Collegio ha infine rilevato che il giudizio collegiale non recava traccia delle ragioni per cui era stata disattesa la valutazione pienamente positiva del commissario dissenziente, che aveva concluso per l’idoneità. La presenza di un giudizio individuale di segno opposto rendeva doverosa un’esplicitazione del confronto argomentativo, la cui assenza priva il provvedimento di un tassello necessario alla piena comprensione del percorso decisionale. Alla luce di tali carenze, il ricorso è stato accolto, disponendo la rivalutazione del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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