Ottemperanza al giudicato sul bonus Carta del Docente con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2363 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando risulti formato il giudicato sul provvedimento da eseguire e siano stati espletati gli adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione, tra cui la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato ad attivarsi, su istanza di parte, solo in caso di persistente inerzia. Il compenso del commissario è escluso in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1 della l. n. 107/2015, della somma di euro 2.000,00 oltre accessori, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, in relazione al lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero.

L’Amministrazione non avrebbe dato attuazione al provvedimento. La ricorrente ha domandato, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza posta a base dell’esecuzione è passata in giudicato il 13 agosto 2025, come da attestazione in atti.

Il Tribunale ha poi accertato l’espletamento degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 17.02.2025. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente il 25 settembre 2025, dunque successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Su tali basi il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento attraverso il pagamento delle somme indicate, insieme con gli accessori computati ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.

È stata inoltre disposta la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Nessun ulteriore compenso è riconosciuto, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in complessivi euro 500,00 per compensi professionali oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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