L’ATI non è soggetto passivo IVA unitario e non può applicare il reverse charge (Cass. civ. Sez. 5 n. 4245 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’associazione temporanea di imprese (ATI), sia nell’ipotesi di raggruppamento verticale sia in quella di raggruppamento orizzontale, non costituisce un’impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio. Non configurando un unitario soggetto passivo IVA, l’ATI non può avvalersi del meccanismo del reverse charge ai fini dell’assolvimento dell’imposta, ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a), d.P.R. n. 633/1972. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non contesti specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo” ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
La contribuente, un’ATI, impugnava il diniego di rimborso IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate, relativo all’imposta versata per l’anno 2009 a seguito dell’applicazione del meccanismo del reverse charge sulle fatture emesse nei confronti di una società committente, per lavori di costruzione di un parco eolico. I giudici di primo e di secondo grado avevano accolto l’originario ricorso, ma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30355/2018, aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello. Il giudice del rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, ha poi accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, negando il rimborso. Avverso tale decisione, l’ATI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso, con cui la contribuente deduceva la violazione di norme di diritto per non aver il giudice di merito considerato un principio che, a suo dire, sarebbe stato affermato nella sentenza di rinvio n. 30354/2018, ossia la possibilità che l’ATI, in deroga alla regola generale, configuri un autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive quando l’attività del raggruppamento concerna una prestazione indivisibile, che richieda una forma organizzativa ad hoc. La ricorrente sosteneva che l’attività svolta avesse avuto ad oggetto una siffatta prestazione indivisibile e che, pertanto, il rimborso fosse dovuto.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. In primo luogo, ha evidenziato che il ricorso presentava profili di inammissibilità, sia per la mancata indicazione delle specifiche disposizioni di legge violate, sia per la mancata articolazione in singole censure. Inoltre, la doglianza è stata considerata inammissibile perché si appuntava su questioni estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si basava sul principio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30354/2018), per cui l’ATI, non costituendo un soggetto passivo IVA unitario, non può avvalersi del reverse charge. La ricorrente, invece, non aveva mosso alcuna critica a tale specifica ragione della decisione.
Confermando il proprio orientamento, la Corte ha ribadito che l’associazione temporanea di imprese non è un soggetto passivo d’imposta autonomo rispetto alle imprese associate, con la conseguenza che non può legittimamente applicare il meccanismo dell’inversione contabile. La sentenza di merito, pertanto, è stata ritenuta conforme a tali principi e il ricorso è stato rigettato. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.