Responsabilità sanitaria: esclusa la colpa grave per mancato monitoraggio glicemico (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 9 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, la condotta del dirigente medico integra colpa grave solo in presenza di una sprezzante trascuratezza dei doveri professionali, manifestata attraverso negligenza, imprudenza o imperizia di carattere macroscopico, ovvero nell’assenza delle cognizioni fondamentali della professione. La valutazione dell’elemento soggettivo va condotta in via ex ante, sulla base della situazione di fatto esistente al momento della condotta e delle conoscenze disponibili e conoscibili dall’agente in quel momento, non già degli esiti successivamente verificatisi. Perché la domanda di risarcimento sia accolta occorre, inoltre, la dimostrazione piena del nesso di causalità tra la condotta contestata e il pregiudizio patrimoniale dell’ente, non essendo sufficiente un ragionamento meramente deduttivo. Ne deriva che il mancato monitoraggio glicemico di un neonato privo di fattori di rischio, in presenza di rientro dei valori nei parametri di normalità, non integra colpa grave né consente di fondare la responsabilità erariale.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Umbria, è investita dell’azione di responsabilità promossa dalla Procura regionale nei confronti di quattro dirigenti medici in servizio, all’epoca dei fatti, presso l’Azienda ospedaliera di Terni. Il pregiudizio contestato consiste nel danno erariale indiretto, quantificato in € 1.211.057,80, corrisposto dall’Azienda alla propria compagnia assicurativa a titolo di franchigia aggregata dopo la definizione transattiva di un sinistro.

Il sinistro riguarda un neonato partorito il 01.08.2001 e dimesso il 03.08.2001 con diagnosi di adattamento fisiologico, poi ricoverato in Pronto soccorso nella serata dello stesso giorno e successivamente trasferito presso un ospedale pediatrico romano, dove veniva resa diagnosi di ipoglicemia transitoria. Negli anni successivi al bambino veniva riconosciuta una grave forma di encefalopatia epilettica farmacoresistente con ritardo psicomotorio. La Procura ha addebitato ai sanitari, a titolo di corresponsabilità parziaria pro quota, la mancata esecuzione di un adeguato monitoraggio dei livelli glicemici prima e all’atto delle dimissioni, in violazione delle raccomandazioni OMS del 1997.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla CTU resa nel giudizio civile, il giudice contabile può trarre argomenti di prova da ogni elemento in suo possesso, comprese le prove atipiche formate in un procedimento diverso, che determinano l’instaurarsi ex novo del contraddittorio nel processo erariale. Sulla transazione, la Corte ribadisce che sono sindacabili la ragionevolezza della scelta stragiudiziale e il quantum pattuito, perché solo la palese irragionevolezza, ove contestata e accertata, elide il nesso eziologico. Nel caso di specie l’accordo non appare irrazionale, essendo l’importo liquidato inferiore alla domanda attorea e tenuto conto delle possibili conseguenze del contenzioso. Quanto alla prescrizione, l’exordium è collocato al momento in cui il danno si esteriorizza, coincidente con il pagamento della somma transatta, con conseguente infondatezza dell’eccezione.

Nel merito, il Collegio osserva che l’addebito attoreo ruota attorno all’insufficiente monitoraggio glicemico nel periodo compreso tra la nascita e le dimissioni. La tesi della Procura si fonda essenzialmente sulle richiamate raccomandazioni OMS, che però le stesse parti qualificano come mera review della letteratura, non ufficiale. Il neonato aveva presentato un primo valore di 34 mg/dl, corretto con soluzione glucosata, cui erano seguiti due controlli con valori di 65 e 82 mg/dl, pienamente nella norma; il bambino non presentava fattori di rischio né sintomatologia tipica.

La Corte richiama l’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, che limita la responsabilità erariale al dolo e alla colpa grave. Per i sanitari la colpa grave si configura come violazione degli standard minimi di diligenza, in presenza di errori non scusabili per grossolanità o di condotte contrarie alle comuni nozioni terapeutiche e di profilassi. L’accertamento va svolto in un’ottica ex ante, secondo la situazione di fatto e le conoscenze disponibili al momento della condotta, non secondo gli accadimenti successivi.

Applicando tali coordinate, il Collegio esclude la colpa grave: eseguita la rilevazione iniziale e somministrata la terapia, con rientro stabile dei valori nella norma e in assenza di fattori di rischio, il mancato ulteriore controllo non integra macroscopica leggerezza né condotta contraria alle comuni nozioni terapeutiche. Le diciture “adattamento fisiologico” e “va bene”, sebbene laconiche, non denotano condotta gravemente colposa.

Quanto al nesso di causalità, la Corte ritiene la prova insufficiente. I referti richiamati dalla CTU non riconducono concordemente la patologia neurologica all’ipoglicemia neonatale transitoria; emergono ulteriori elementi potenzialmente incidenti (microcefalia, dismorfismi, assottigliamento del corpo calloso, tratti autistici), di cui non risulta si sia tenuto debito conto nell’individuare quale causa diretta del danno il contestato scarso monitoraggio. La domanda va pertanto rigettata, con liquidazione delle spese in favore dei convenuti a carico dell’Azienda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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