Nessuna retroattività della perdita del grado senza procedimento pendente al congedo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 7 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione della perdita del grado per rimozione irrogata a un militare già collocato in quiescenza produce effetti retroattivi sul titolo della cessazione dal servizio solo se, al momento del congedo, pendeva il procedimento disciplinare o penale poi conclusosi con la perdita del grado. La retroazione non costituisce, infatti, un effetto connaturato alla misura afflittiva, ma deriva dalla postuma definizione di un procedimento già in corso al momento del pensionamento. Ai sensi dell’art. 37 della legge n. 599/1954 e dell’art. 923, comma 5, cod. ordinamento militare, occorre la piena corrispondenza tra il procedimento pendente alla cessazione e quello che importa la perdita del grado. La mera pendenza di un processo penale non preclude né supplisce all’avvio del procedimento disciplinare, la cui mancata attivazione prima del congedo consolida gli effetti del trattamento di quiescenza.

Il Fatto

Un maresciallo della Guardia di Finanza, collocato in congedo per inabilità nel dicembre 2005 e titolare di trattamento pensionistico liquidato dall’Inps, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione, nel 2015, ha revocato la pensione e disposto il recupero delle somme percepite. La revoca muoveva dalla sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, definita nel luglio 2006, che avrebbe modificato retroattivamente la causa della cessazione dal servizio.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania ha respinto il ricorso, aderendo all’orientamento che riconosce efficacia ex tunc alla misura disciplinare. L’appellante ha censurato la decisione sotto molteplici profili, tra cui la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del termine prescrizionale, e nel merito ha contestato il riconoscimento retroattivo degli effetti del provvedimento disciplinare.

La Motivazione della Corte

La Sezione Seconda d’appello accoglie il gravame incentrato sul terzo motivo, assorbendo le questioni preliminari sulla prescrizione e quella sul trattamento pensionistico alternativo. Il profilo pregiudiziale attiene alla possibilità che la perdita del grado dispieghi effetti retroattivi mutando il titolo della cessazione per inabilità.

La Corte ricostruisce la sequenza temporale: il congedo per inabilità risale al 5.12.2005; il procedimento disciplinare è stato avviato con contestazione del 16.1.2006, dopo il collocamento in quiescenza; la sanzione è stata definita il 10.7.2006. Al momento del congedo, dunque, non pendeva alcun procedimento disciplinare.

Il Collegio richiama l’art. 37 della legge n. 599/1954, che subordinava la retroazione alla conclusione del procedimento con perdita del grado, e la sua riproduzione nell’art. 923, comma 5, cod. ordinamento militare. La retroattività non è caratteristica intrinseca della misura, ma effetto della definizione postuma di un procedimento già in corso al pensionamento. Non basta la pendenza di un qualsiasi procedimento astrattamente idoneo a esitare nella perdita del grado.

La Corte esclude rilievo al processo penale, conclusosi con condanna per il reato di cui all’art. 323 bis cod. pen., senza pene accessorie inibitorie. La pregiudiziale penale di cui all’art. 1393, comma 1, cod. ordinamento militare non era vigente all’epoca dei fatti. Se l’Amministrazione avesse voluto impedire il consolidamento degli effetti del pensionamento, avrebbe dovuto avviare il procedimento disciplinare prima della cessazione dal servizio.

Conferma l’interpretazione il chiaro disposto dell’art. 1, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 173/2019, che ha esteso l’efficacia della perdita del grado al caso di procedimento disciplinare instaurato dopo la definizione di quello penale pendente all’atto della cessazione: la novella presuppone che, in precedenza, la pendenza del procedimento fosse condizione necessaria dell’effetto retroattivo. L’appello è pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata e condanna degli appellati alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *