Concorso dell’extraneus nella bancarotta e principio di correlazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 16263 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva a titolo di concorso esterno di un soggetto originariamente imputato quale amministratore di fatto non determina alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., qualora rimanga immutata la condotta distrattiva specificamente descritta nel capo di imputazione. La riqualificazione della veste soggettiva, quando avvenuta già nel giudizio di primo grado, non lede il diritto al contraddittorio, essendo assicurata all’imputato la piena possibilità di difendersi anche mediante l’impugnazione. La consapevolezza dello stato di dissesto della società fallita da parte dell’extraneus può essere desunta da elementi fattuali, quali la proposizione di un’istanza di fallimento per il recupero del proprio credito, la quale, unitamente a un successivo accordo transattivo, può integrare una modalità fraudolenta per distrarre somme dal patrimonio sociale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva della società fallita. Secondo le conformi pronunce di merito, l’imputato, in concorso con l’amministratore di fatto, aveva distratto dal patrimonio sociale la somma di euro 115.000,00, incassando titoli emessi in proprio favore per l’asserita restituzione di un finanziamento. In realtà, il versamento era stato eseguito non alla società fallita ma in favore di un’altra società riconducibile all’amministratore di fatto.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. Quest’ultima censura si fondava sulla circostanza che la condotta era stata contestata nella veste di amministratore di fatto, mentre in sede di decisione era stata riqualificata in quella di concorrente esterno.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il secondo motivo di ricorso, esaminato preliminarmente, non fondato. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010, la Cassazione ha ribadito che, in tema di correlazione, il mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da ingenerare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio per i diritti della difesa. Nel caso di specie, la condotta distrattiva – chiaramente descritta nel capo di imputazione – era rimasta identica, essendo mutata esclusivamente la qualificazione della veste soggettiva.
La Corte ha inoltre precisato che la riqualificazione, essendo avvenuta già in primo grado, aveva comunque garantito il diritto al contraddittorio, consentendo all’imputato di esercitare pienamente il diritto di difesa. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non integra violazione del principio la condanna per concorso esterno in luogo della qualità di amministratore di fatto, quando l’azione distrattiva ascritta rimane immutata.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la censura si poneva ai limiti dell’ammissibilità, non avendo il ricorrente specificamente contrastato il ragionamento logico posto a fondamento della condanna. L’istanza di fallimento e il successivo accordo transattivo erano stati qualificati dai giudici di merito come una modalità fraudolenta per far uscire somme dalla società, essendo il credito vantato dall’imputato nei confronti di un soggetto diverso dalla fallita.
Infine, il terzo motivo, relativo alla liquidazione equitativa del danno, è stato dichiarato manifestamente infondato: non essendovi alcun credito dell’imputato nei confronti della società fallita, correttamente il risarcimento era stato riconosciuto alla parte civile nella misura della distrazione. La Corte ha rigettato il ricorso, ma ha escluso la liquidazione delle spese alla parte civile, non avendo essa rispettato il termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.