Obbligo di motivare l’esclusione dell’attenuante speciale nel furto (Cass. pen. Sez. 5 n. 15352 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. postula una valutazione complessa, che non considera il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità. Ne consegue che, nel reato di furto, l’esiguo valore del bene non è di per sé determinante per la concessione dell’attenuante. Tuttavia, laddove il giudice di merito intenda negarla, è onerato di indicare specificamente quali siano gli altri elementi concreti della fattispecie che, a suo giudizio, ostano al riconoscimento, non potendosi limitare a un richiamo generico alle modalità della condotta.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per tentato furto aggravato dall’esposizione della merce alla pubblica fede e dalla recidiva, per essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento del valore di euro 69,90, occultandoli sotto gli abiti e oltrepassando le barriere di sicurezza. Il tentativo era stato sventato dal personale di vigilanza. La Corte d’appello, nel confermare la condanna, aveva escluso la concedibilità dell’attenuante della tenuità del danno, pur riconoscendo il modico valore della merce.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, incentrato sulla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui l’attenuante in questione richiede una valutazione complessiva del “danno criminale”, non limitata al solo valore del bene sottratto.
La Sesta Sezione ha precisato che, sebbene l’entità lievissima del pregiudizio non sia l’unico parametro da considerare, quando il giudice di merito esclude l’attenuante nonostante il valore irrisorio del bene, egli ha l’obbligo di motivare specificamente quali altri elementi concreti impediscano il riconoscimento. È stato, in particolare, richiamato il precedente di Sez. 5, n. 344 del 2022.
Nel caso di specie, la Corte territoriale si era limitata a invocare in modo generico le modalità della condotta, senza confrontarsi con le puntuali deduzioni difensive relative all’avvenuta restituzione della merce, alla natura dei beni e alla mancanza di danni ulteriori lamentati dalla persona offesa. Tale carenza è stata ritenuta un vulnus motivazionale, integrando un vizio di legittimità.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata limitatamente al diniego dell’attenuante, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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