Riqualificazione in ricettazione senza prova del luogo del furto (Cass. pen. Sez. 2 n. 5941 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi, senza essere autore del furto, detiene e cede beni di provenienza delittuosa a un ricettatore, quando manchi la prova del luogo di consumazione del reato presupposto, non può essere qualificata come concorso in furto in abitazione, ma integra il reato di cui all’art. 648 cod. pen. La Corte di cassazione, nell’esercizio dei poteri di verifica della corretta qualificazione giuridica dei fatti, può riqualificare d’ufficio il reato da furto a ricettazione, senza che ciò violi il principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali che pongono l’imputato in condizione di difendersi. La riqualificazione non determina una reformatio in peius se il giudice del rinvio non applica una pena più grave per specie o quantità.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, aveva riqualificato come furto in abitazione i reati di ricettazione contestati a diversi imputati, tutti ritenuti dediti alla consumazione di furti con la collaborazione di ricettatori. La condanna riguardava episodi di cessione di beni di valore, ma le sentenze di merito non avevano individuato il luogo, il tempo e le modalità dei furti, né identificato le persone offese.
Gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla riqualificazione, nonché l’assenza di prova sulla provenienza delittuosa dei beni. La Corte di cassazione valutava congiuntamente i motivi relativi ai reati riqualificati come furto in abitazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ritiene fondati i motivi di ricorso con riguardo ai capi in cui la condotta era stata riqualificata come 624-bis cod. pen., rilevando che l’affermazione di penale responsabilità era basata esclusivamente su una deduzione: poiché alcuni imputati erano stati condannati in precedenza per il reato di furto in abitazione, si era ritenuto che anche i beni ceduti ai ricettatori provenissero da tale tipologia di reato.
Osserva il Collegio che, pur a fronte di movimenti sospetti ricostruiti tramite GPS e intercettazioni, non è emersa la prova del luogo di consumazione dei furti, né è stata identificata alcuna persona offesa. Gli unici elementi accertati riguardano la cessione di beni di valore ai ricettatori, con una modalità incompatibile con la provenienza lecita. Da ciò la Corte deduce che l’unica fattispecie configurabile è la ricettazione, ex art. 648 cod. pen., e non già un concorso nei furti, e procede alla riqualificazione dei reati in sede di legittimità.
Il Collegio precisa che la riqualificazione d’ufficio da furto a ricettazione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il capo di imputazione descriva la condotta di detenzione e cessione di beni di provenienza delittuosa, e richiama il principio già affermato da Sez. 5, n. 36157 del 2019 e Sez. 2, n. 11627 del 2018. La riqualificazione, inoltre, non integra una reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen., a condizione che il giudice del rinvio non applichi una pena più grave.
La Corte dichiara invece inammissibile il ricorso di uno degli imputati per il reato di ricettazione di un’autovettura, ritenendo la motivazione della Corte di Appello congrua e logica, e inammissibili per genericità i ricorsi di altri due imputati, con condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle Ammende. Annulla pertanto la sentenza impugnata nei confronti di cinque imputati, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
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Nota della Redazione
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