La recidiva subvalente conserva effetti sui termini di prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 31649/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di subvalenza della recidiva rispetto alle attenuanti generiche non ne elimina gli effetti sui termini di prescrizione, quando la recidiva sia stata ritualmente contestata e applicata. È inammissibile il motivo che sollecita una nuova valutazione del compendio probatorio sull’elemento soggettivo senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La motivazione sul trattamento sanzionatorio resta insindacabile in sede di legittimità quando risponde alle censure ed è priva di vizi rilevabili. L’attenuante della lieve entità nella ricettazione può essere esclusa in ragione del numero e del valore complessivo dei beni di provenienza delittuosa.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’appello che aveva esaminato l’addebito di ricettazione relativo alla detenzione di più motoveicoli di provenienza furtiva. Con motivi sostanzialmente convergenti, deducevano l’intervenuta prescrizione, contestavano la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa e censuravano la determinazione della pena.
Uno dei ricorrenti lamentava inoltre il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, c.p. I ricorsi investivano quindi sia il tema degli effetti della recidiva sui termini prescrizionali, sia i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione delle prove e sul trattamento sanzionatorio. La decisione impugnata aveva respinto tali rilievi, valorizzando la recidiva applicata, le risultanze processuali sulla consapevolezza e le caratteristiche complessive della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la prescrizione e considera manifestamente infondata la censura. La recidiva era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, ma tale esito del bilanciamento non è stato reputato idoneo a neutralizzarne gli effetti sull’allungamento dei termini. L’ordinanza richiama l’art. 172, comma settimo, c.p. e aderisce al principio già affermato dalla Prima Sezione con la sentenza n. 14980 del 10 aprile 2026. Secondo tale principio, l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi indicati dai capoversi dell’art. 99 c.p., anche se la recidiva applicata sia risultata subvalente nel giudizio ex art. 69 c.p.
Quanto all’elemento soggettivo, i motivi non oltrepassano la soglia di ammissibilità perché chiedono una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove. Il giudice di legittimità rileva inoltre che le doglianze non si misurano con la motivazione d’appello. Quest’ultima aveva indicato le emergenze processuali dalle quali desumeva che entrambi i ricorrenti conoscessero la provenienza delittuosa dei beni detenuti. Il rilievo decisivo risiede dunque nella mancata critica del percorso argomentativo seguito dalla sentenza, non in una nuova lettura del materiale probatorio.
Analoga valutazione riguarda le censure sulla pena. L’ordinanza osserva che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata sulla definizione del trattamento sanzionatorio e che i ricorsi non individuavano vizi scrutinabili in sede di legittimità. La mera contrapposizione di una diversa valutazione non consente di riaprire il giudizio sul quantum della risposta punitiva. Il provvedimento reputa quindi le doglianze prive di uno specifico confronto con le ragioni esposte dal giudice d’appello.
È infine manifestamente infondata la censura sull’attenuante della lieve entità. La Corte d’appello aveva valorizzato la ricettazione di cinque motoveicoli di provenienza furtiva e il loro valore complessivo, quantificato in diverse migliaia di euro. Tali elementi sono stati ritenuti incompatibili con una qualificazione del fatto in termini di lieve entità. Ne deriva l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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