La ripartizione del profitto tra correi richiede la prova del vantaggio individuale (Cass. pen. Sez. 2 n. 15357 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente di denaro costituente prezzo o profitto di un reato plurisoggettivo, il giudice è tenuto ad accertare caso per caso, sulla base di indici di verifica quali la situazione concreta, i rapporti tra i correi e il contenuto dell’accordo, il vantaggio effettivamente conseguito da ciascun concorrente. La regola di chiusura della ripartizione in parti uguali tra i correi è applicabile solo quando sia provato che il singolo partecipe abbia tratto una quota di profitto, ma nessuna delle parti sia stata in grado di quantificarla. È viziata da violazione di legge la motivazione che applichi il criterio paritario senza considerare che il profitto sia stato materialmente rinvenuto nella disponibilità di un soggetto diverso dall’indagato, dovendosi in tal caso escludere la sequestrabilità del valore pro quota nei suoi confronti.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti della ricorrente, indagata per una pluralità di ipotesi di truffa aggravata realizzata ai danni di enti pubblici. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della indagata, deducendo quattro motivi: la violazione dei termini delle indagini preliminari e l’utilizzabilità degli atti successivi, la nullità del decreto per difetto di autonoma valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora, l’erronea applicazione dei principi in tema di giudicato cautelare e, infine, l’illegittimità del sequestro per l’assenza di un arricchimento personale della ricorrente, atteso che le somme oggetto di contestazione erano state incamerate da società terze.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il primo motivo di ricorso aspecifico, in quanto la ricorrente non aveva dedotto la decisività degli atti asseritamente inutilizzabili mediante la cd. “prova di resistenza”, né aveva individuato specificamente gli atti da espungere. Ha altresì rilevato l’eccentricità della censura rispetto alla ricostruzione motivazionale del Tribunale, il quale aveva dato conto degli aggiornamenti e delle nuove iscrizioni della notizia di reato.

Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha escluso la nullità del decreto per motivazione apparente, richiamando i principi in tema di motivazione per relationem e di tecnica redazionale del “copia-incolla”. Ha precisato che la necessità di autonoma valutazione è assolta quando l’ordinanza, pur incorporando ampi passaggi della richiesta del pubblico ministero, esponga elementi indicativi di una rielaborazione critica, come nella specie l’indicazione del ruolo di “fidata segretaria” ed “esecutrice” attribuito alla indagata. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato, in quanto reiterativo della seconda censura.

La Corte ha invece accolto il quarto motivo, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite Massini in materia di confisca tra correi. Ha evidenziato la frattura logica della motivazione del Tribunale, il quale, dopo aver affermato che non era stata raggiunta la prova della concreta percezione di somme da parte della ricorrente, ha fatto ricorso alla ripartizione paritaria, ma ha poi riconosciuto che il profitto relativo ad alcuni capi di imputazione era stato rinvenuto nella disponibilità di società terze, escludendo la sequestrabilità nei confronti dell’indagata.

L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio, in quanto il criterio di ripartizione in parti uguali non poteva essere applicato senza una verifica in concreto del vantaggio conseguito, risultando inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico la motivazione che manteneva il sequestro nonostante l’avvenuto rintraccio del profitto presso soggetti diversi dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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