Ricorso inammissibile se le attenuanti d’ufficio non furono chieste in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 40132 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere-dovere di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti non è deducibile per cassazione come violazione di legge o difetto di motivazione se l’imputato non abbia formulato, nei motivi di appello o nelle conclusioni, una richiesta specifica riferita a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento. Solo in presenza di tale sollecitazione il giudice è tenuto a confrontarsi con una motivazione puntuale. Il ricorso che riproponga pedissequamente motivi già dedotti in appello e disattesi è inammissibile, così come la censura sul giudizio di comparazione fra circostanze, che attiene a valutazione discrezionale di merito non sindacabile se sorretta da motivazione non illogica.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20.03.2025, confermava il giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di rapina di cui all’art. 628 cod. pen., riconoscendo la recidiva e operando il giudizio di comparazione fra opposte circostanze.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, con denuncia di travisamento della prova e mancata riqualificazione del fatto come furto con strappo; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e al giudizio di comparazione; mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità della rapina, in riferimento alla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto non deducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già proposte in appello e puntualmente disattese: la Corte di merito aveva evidenziato come la condotta fosse stata diretta verso la persona al fine di vincerne la resistenza, escludendo così la diversa qualificazione ipotizzata dal ricorrente.

Anche il secondo motivo — relativo alla recidiva — è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità secondo cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo il giudice esaminare in concreto, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto fra il fatto e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Sul punto si richiama Sez. 2, n. 10988 del 2022, valorizzando la commissione del reato durante la sottoposizione agli arresti domiciliari quale indice di maggiore offensività e allarme sociale.

La censura sul giudizio di comparazione fra opposte circostanze è parimenti non consentita e manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sottratta al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie.

Quanto al terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità della rapina, la Corte ribadisce che la questione non è deducibile in cassazione se, già proponibile in appello, non sia stata prospettata nei motivi aggiunti o in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 44819 del 2024). Più in generale, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio le attenuanti, non accompagnato da motivazione, non può costituire motivo di ricorso se l’imputato non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 2020; Sez. 7, ord. n. 16746 del 2015). Da qui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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