Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura dei fatti di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 40128 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione non consente alla Corte di cassazione di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. È pertanto inammissibile il motivo che, per ottenere la riqualificazione del fatto, prospetti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia esente da vizi logici e giuridici. Nel giudizio di legittimità è inammissibile per carenza d’interesse la censura relativa a un profilo che risulti già accolto dalla Corte territoriale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e la sentenza è stata riformata dalla Corte Appello di Roma con pronuncia del 31.03.2025. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi.
Con il primo motivo deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di minaccia aggravata dall’uso dell’arma. Con il secondo motivo contesta la correttezza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, alla mancata riduzione della pena nella misura massima prevista per il tentativo, alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata riduzione della pena previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Esso tende a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali hanno esplicitato con congruenza le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
La Corte richiama il principio per cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, citando sul punto Sez. U n. 6402 del 30.04.1997. I giudici di appello avevano rilevato come la condotta del ricorrente, diretta a ottenere mediante l’ausilio di un coltello una indebita dazione di danaro, integrasse tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello, oltre che manifestamente infondato, limitandosi a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi di diritto richiamati nella sentenza impugnata.
Quanto all’ultima censura, relativa alla mancata riduzione della pena previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, essa è inammissibile per carenza d’interesse. La doglianza risulta già accolta dalla Corte territoriale, che in riforma della sentenza di primo grado aveva rideterminato la pena inflitta al ricorrente.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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