Diniego delle attenuanti generiche e aumenti di pena per la continuazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 31440 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti è correlato alla loro entità e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Napoli, che ha confermato la responsabilità per più episodi di ricettazione, riducendo però gli aumenti di pena applicati per la continuazione dal primo giudice. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Con il primo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche. Il giudice di merito, si legge, ha fornito una motivazione esente da evidenti illogicità, come emerge dalle pagine della sentenza impugnata dedicate al punto.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. A sostegno richiama Sez. 2 n. 23903 del 2020, Sez. 3 n. 1913 del 2019, Sez. 5 n. 43952 del 2017 e Sez. 2 n. 3896 del 2016. Il motivo è quindi manifestamente infondato.

Passando al secondo motivo, la Corte richiama la regola affermata dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021: nel determinare la pena complessiva per il reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite.

L’obbligo motivazionale, precisa il Collegio, è correlato all’entità degli aumenti e deve permettere di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un cumulo materiale dissimulato. Nel caso concreto, osserva la Corte, la Corte territoriale ha ridotto gli aumenti applicati dal primo giudice, apportandone di minima entità rispetto ai titoli di reato oggetto della continuazione: non è dunque ravvisabile la dedotta violazione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *