Attenuanti generiche: diniego con motivazione sulle ragioni preponderanti (Cass. pen. Sez. VII n. 40182 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, nemmeno per l’imputato incensurato e neppure quando la concessione sia richiesta da entrambe le parti processuali, dovendo fondarsi su elementi di fatto positivamente emersi, idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. La sussistenza di attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, che il giudice può escludere con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione. Tale motivazione non è sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente argomentata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori attenuanti prospettati dall’imputato.

Il Fatto

La ricorrente propone un unico motivo avverso la sentenza della Corte d’appello, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di diniego delle invocate attenuanti. La censura contesta che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi positivi espressamente richiamati e non scrutinati dal giudice di appello, in particolare contestando l’asserita condotta non collaborativa della ricorrente.

Il difensore deposita memoria, con cui contesta il giudizio di inammissibilità del ricorso e chiede il rinvio alla sezione competente per la discussione. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione per la verifica dei limiti del sindacato di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato inammissibile sotto un profilo plurimo. Anzitutto è riproduttivo di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e di merito, privo di specifica criticità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. In secondo luogo prefigura una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, non accompagnata dall’individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il motivo è inoltre manifestamente infondato, perché l’asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emerge dal provvedimento impugnato, e prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte richiama le considerazioni espresse nella sentenza impugnata, immuni dai denunciati vizi, secondo cui il riconoscimento delle invocate attenuanti non può considerarsi un diritto, nemmeno per l’imputato incensurato e neppure quando sia richiesto da entrambe le parti processuali. Le attenuanti devono essere ricondotte a elementi di fatto positivamente emersi, atti a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. A ciò si aggiunge il considerevole ammontare dell’importo indebitamente compensato, ulteriore elemento ostativo a un’opzione dosimetrica più mite.

Il percorso argomentativo risponde all’insegnamento consolidato secondo cui la sussistenza di attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, escludibile con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati dall’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi, Rv. 242419-01).

La Corte ribadisce quindi il perimetro del proprio sindacato: non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30.11.1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13.12.1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). Le doglianze della ricorrente tradiscono in realtà il dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali.

Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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