Remissione di querela e annullamento senza rinvio dopo la sentenza di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 1489 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La remissione della querela, intervenuta dopo la sentenza di appello ma prima della decisione del giudice di legittimità, con contestuale accettazione da parte dell’imputato, estingue il reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen. e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 620, lettera a), cod. proc. pen. L’annullamento non richiede che dagli atti emerga la prova evidente dell’innocenza dell’imputato o l’incontrovertibile insussistenza del fatto, essendo sufficiente la causa estintiva sopravvenuta. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., salva diversa statuizione del giudice.

Il Fatto

Il G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 666,67 di multa per il reato di furto aggravato. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 22 aprile 2025, aveva confermato la pronuncia di primo grado.

L’imputato, a mezzo del difensore, aveva proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione per la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai correi. Successivamente, il difensore aveva depositato memoria con cui rappresentava l’intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, con contestuale accettazione dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la fattispecie per cui si procede è procedibile a querela. Tale circostanza assume rilievo decisivo alla luce della remissione della querela intervenuta in data 11 luglio 2025, come risultante da verbale redatto dai Carabinieri, con contestuale accettazione da parte del procuratore speciale dell’imputato.

Il giudice di legittimità ha precisato che non sono evincibili dalla decisione impugnata elementi idonei a far emergere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato né l’incontrovertibile insussistenza del fatto, circostanze che avrebbero impedito l’annullamento senza rinvio. Difettando tali elementi, la causa estintiva sopravvenuta determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La Corte ha infine posto le spese del procedimento a carico del querelato, in applicazione dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., che disciplina il regime delle spese nel caso di remissione della querela. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza del 7 ottobre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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