Inammissibile il ricorso tardivo se il difensore non ha istanza di partecipazione (Cass. pen. Sez. VII n. 40183 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’aumento di quindici giorni del termine previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il difensore dell’imputato giudicato in assenza non trova applicazione per il ricorso per cassazione avverso le pronunce rese all’esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste dagli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen. L’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza quando il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. In tale eventualità il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza cui l’imputato abbia diritto di partecipare, sicché egli non beneficia dell’aumento del termine per impugnare.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna, articolando sette motivi tra vizi di violazione di legge e di motivazione, con contestazioni in materia di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prescrizione, confisca e trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è stato depositato dal difensore in data 18 luglio 2025, mentre il termine per impugnare scadeva il 3 luglio 2025. Il procedimento si era svolto nelle forme dell’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., senza la partecipazione delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del ricorso, rilevando che lo stesso risulta proposto oltre il termine stabilito dalla legge. Il deposito del 18 luglio 2025 segue infatti la scadenza del 3 luglio 2025, con conseguente tardività dell’impugnazione.
Il nodo giuridico attiene all’operatività dell’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. in favore del difensore dell’imputato giudicato in assenza. La Corte esclude che tale beneficio possa trovare applicazione nel caso di specie, osservando che il giudizio di appello è stato celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Il presupposto dell’aumento del termine è la dichiarazione di assenza effettuata nelle modalità previste dagli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen. Nel caso in esame tale dichiarazione non risulta intervenuta, poiché il procedimento si è svolto senza la fissazione di un’udienza cui l’imputato avesse diritto di partecipare. L’imputato appellante, in difetto di tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., non può dunque qualificarsi come giudicato in assenza.
La Corte richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, che in materia ha affermato la non operatività dell’aumento del termine quando la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata secondo le modalità di legge (Sez. 7 n. 1585 del 2023; Sez. 2 n. 25981 del 2025; Sez. 6 n. 49315 del 2023).
Il ricorso è pertanto inammissibile per tardività, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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