Inammissibile il ricorso se il difensore non sollecita le pene sostitutive (Cass. pen. Sez. VII n. 7995 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi dell’omesso avviso previsto dal comma 1 della medesima disposizione. L’omissione di tale avviso, inoltre, non determina la nullità della sentenza, poiché il giudice resta investito di un potere discrezionale e l’omessa formulazione presuppone un’implicita valutazione di insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. Ne consegue l’inammissibilità del motivo che censuri la mancata applicazione delle pene sostitutive in assenza di esplicita richiesta difensiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, dichiarata la prescrizione di uno dei capi di imputazione, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, riducendo la confisca per equivalente. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata declaratoria di prescrizione anche per il capo residuo e la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. per non aver ricevuto gli avvisi relativi all’applicazione delle pene sostitutive.
Con un terzo motivo il ricorrente lamentava il difetto di motivazione sulla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, pur richieste con l’atto di appello.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ricostruisce il calcolo del termine prescrizionale operato dal giudice di appello, che aveva computato le sospensioni intervenute nel giudizio di merito. La difesa contestava la durata di tali periodi, ma ometteva di considerare ulteriori frazioni di sospensione, disposte per consentire l’adempimento del debito tributario e per l’emergenza pandemica. Quest’ultimo periodo va computato solo in parte, in ossequio a Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432. La doglianza è pertanto manifestamente infondata.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente non si confronta con la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata. Secondo Sez. III n. 14963 del 27/03/2024, Omosigho e Sez. II n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-02, il difensore che non abbia sollecitato, subito dopo la lettura del dispositivo, l’esercizio dei poteri di sostituzione non può dolersi in impugnazione dell’omesso avviso.
La Corte aggiunge che l’omissione dell’avviso non determina comunque nullità, poiché il giudice non deve necessariamente proporre la pena sostitutiva, essendo titolare di un potere discrezionale. L’omessa formulazione presuppone un’implicita valutazione di insussistenza dei presupposti, come affermato da Sez. II n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-01 e, in senso conforme, da Sez. I n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710-01. Il motivo è quindi inammissibile per genericità estrinseca.
Tale conclusione travolge anche il terzo profilo, poiché non sussisteva alcun obbligo di motivare sull’omessa applicazione delle sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta in tal senso. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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