Custodia del padre: serve impossibilità assoluta della madre (Cass. pen. n. 26704/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., l’“assoluta impossibilità” della madre di prestare assistenza alla prole minore richiede una situazione di deficit assistenziale non altrimenti colmabile e idonea a compromettere il processo evolutivo ed educativo dei figli.
Non è sufficiente una situazione di mera difficoltà organizzativa, lavorativa o economica della madre, quando essa derivi anche da scelte personali nell’impiego del tempo e delle risorse e non determini una effettiva impossibilità di assistenza.
La verifica dei presupposti previsti dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. deve precedere logicamente quella relativa alle presunzioni cautelari di cui al comma 3 della medesima disposizione.
Solo quando ricorrono i presupposti soggettivi e familiari previsti dall’art. 275, comma 4, assume rilievo la verifica dell’eventuale sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza idonee a consentire comunque la custodia in carcere.
Il Fatto
L’imputato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per numerosi reati-fine, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, anche mediante braccialetto elettronico, invocando l’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. in ragione delle esigenze di cura dei figli minorenni.
Il Tribunale del riesame aveva respinto l’appello cautelare, escludendo che la madre fosse assolutamente impossibilitata ad assistere i figli. Aveva ritenuto sussistente una complessiva difficoltà nel fronteggiare le esigenze quotidiane, ma non un deficit assistenziale tale da giustificare l’applicazione della disciplina derogatoria. Solo successivamente aveva esaminato la permanenza delle esigenze cautelari e della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché i primi due motivi si limitano sostanzialmente a reiterare le questioni già esaminate dal Tribunale senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata. La nozione di “assoluta impossibilità” richiesta dalla norma non coincide con una situazione di difficoltà materiale o organizzativa, ma presuppone l’assenza di una valida ed efficace presenza genitoriale tale da determinare un vuoto assistenziale non colmabile altrimenti.
Nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto che le difficoltà della madre derivassero anche dalle modalità liberamente prescelte per organizzare il proprio tempo e le proprie risorse, comprese ulteriori attività lavorative e imprenditoriali. Tale situazione non integrava quindi il presupposto normativo dell’assoluta impossibilità ad assistere i figli. La valutazione viene ritenuta logicamente coerente e conforme ai principi applicabili.
Solo dopo avere escluso l’operatività dell’art. 275, comma 4, il Tribunale aveva esaminato le esigenze cautelari, rilevandone il mancato affievolimento in ragione della lunga operatività dell’associazione, della pluralità delle condotte e dell’assenza di elementi indicativi di una definitiva cesura con il contesto criminale. La censura relativa alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è pertanto ritenuta eccentrica, poiché tale verifica diviene necessaria soltanto quando sia previamente accertata l’assoluta impossibilità della madre di assistere la prole. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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