Concorso morale nello stalking: necessari prova di condivisione e dolo generico (Cass. pen. Sez. 1 n. 19298 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di atti persecutori è punibile a titolo di dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia o molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire. In tema di concorso di persone, la responsabilità concorsuale esige la prova che ciascun concorrente abbia consapevolmente offerto un contributo causale alla realizzazione del reato, anche a titolo di mero rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, potendo i moventi dei diversi agenti essere anche diversi e paralleli. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure generiche e aspecifiche, senza confrontarsi con l’iter argomentativo della sentenza impugnata, la quale abbia ampiamente colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla pronuncia rescindente.

Il Fatto

A seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione, la Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti di due imputati, ritenuti colpevoli di atti persecutori e lesioni personali ai danni di una coppia di coniugi. La pronuncia rescindente aveva censurato la sentenza di appello per il mancato esame della censura relativa all’equiparazione delle condotte dei tre concorrenti, laddove uno era figlio della coimputata e l’altra era sua amica.

Avverso la sentenza di rinvio, i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 110 e 612-bis cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare, hanno lamentato che il giudice del rinvio avrebbe replicato il percorso motivazionale già censurato, omettendo di motivare sull’elemento soggettivo del concorso e trascurando la mancata condivisione del proposito criminoso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo le censure difensive manifestamente infondate, generiche e prive di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha ritenuto scevra da vizi logici e giuridici e conforme alle indicazioni della sentenza rescindente.

La Corte ha rilevato come il giudice del rinvio abbia ampiamente colmato le lacune evidenziate, dando conto, sulla base di una più approfondita lettura degli atti, del fatto che le condotte dei due imputati, pur originate dalla vicenda sentimentale, avevano assunto sviluppi paralleli. A tal fine, ha valorizzato il contenuto delle querele e delle emergenze processuali, dalle quali risultava non solo l’adesione all’azione della coimputata, ma anche una vera e propria avversione autonoma verso le persone offese, con condotte di aggressione, minacce e danneggiamenti.

La Corte ha quindi ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza dell’elemento soggettivo, integrato dal dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a ingenerare uno degli eventi previsti dalla norma. La consapevolezza degli imputati è stata desunta dalla natura, continuità e ripetitività delle condotte, come documentato dalle querele e dalle trascrizioni di chiamate e messaggi.

Quanto alla mancata condivisione del proposito criminoso della coimputata, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato come i motivi dell’azione criminosa fossero anche diversi dal mero sostegno a un’amica o alla genitrice, essendo emersa una condivisione della linea offensiva. I ricorrenti non hanno contestato tale rilievo, incorrendo così in un’ulteriore causa di inammissibilità per aspecificità.

All’inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 7.000, oltre accessori. La Corte ha infine disposto l’oscuramento del provvedimento, considerata la tipologia del reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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