Preclusione al patteggiamento e confisca nei reati di omesso versamento (Cass. pen. Sez. III n. 13326 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera solo per i reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall’art. 13, comma 2, e non per gli omessi versamenti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall’art. 13, comma 1, per i quali l’estinzione del debito determina la non punibilità. Quanto alla confisca ex art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, in forza del principio di vicinanza della prova spetta all’imputato allegare e documentare eventuali pagamenti dell’imposta evasa, non potendosi censurare la mancata verifica di un adempimento solo ipotizzato.

Il Fatto

Con sentenza del 17/10/2024 il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord applicava al ricorrente la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione a reati di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, contestati in due capi, disponendo altresì la confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati ai sensi dell’art. 12-bis del medesimo decreto.

Il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sostiene che l’accertamento sull’avvenuta estinzione dei debiti, o sulla sussistenza di un ravvedimento operoso, costituisse condizione di ammissibilità del patteggiamento; censura inoltre la mancata verifica dell’eventuale impegno a versare parte dell’imposta evasa, per circoscrivere la confisca al solo importo residuale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte condivide integralmente le considerazioni della requisitoria del Procuratore Generale e affronta separatamente le due questioni.

Sulla prima doglianza, i giudici di legittimità escludono che l’entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024 abbia superato l’indirizzo consolidato secondo cui la preclusione al patteggiamento prevista dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 opera solo per i più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5. In tali ipotesi il pagamento integrale del debito, effettuato prima del termine ma dopo la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio dell’attività di accertamento, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità. Diversamente, per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, l’estinzione del debito determina la non punibilità e non può quindi valere quale condizione per accedere al patteggiamento. La Corte richiama sul punto Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini e, in senso conforme, Sez. 3, n. 9216 del 26/01/2024, Giovenco.

Sulla seconda censura, relativa alla confisca, la Corte applica il principio di vicinanza della prova: a fronte dell’onere probatorio assolto dall’accusa, anche mediante presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario con concreti ed oggettivi elementi fattuali, perché è l’imputato che, trovandosi nella disponibilità degli elementi, può acquisirli o quantomeno fornirli. Richiama Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese.

Nel caso concreto la difesa si è limitata a ipotizzare un parziale adempimento dell’obbligo di versare l’imposta evasa e un conseguente abbattimento dell’importo da confiscare, senza allegare né documentare alcuna iniziativa in tal senso, pur potendolo agevolmente fare. La Corte osserva che, diversamente opinando, il giudice procedente, dinanzi a un accordo ex art. 444 cod. proc. pen. ammissibile e privo di richiami ad alcun parziale adempimento, non potrebbe decidere sul patteggiamento ma dovrebbe d’ufficio rinviare la trattazione per svolgere accertamenti su pagamenti dell’imputato rimasto silente.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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