Permesso premio e revisione critica non basta la regolare condotta (Cass. pen. Sez. I n. 23935 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell’art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, non è sufficiente la regolare condotta intramuraria e la mancanza di collegamenti con il contesto criminale di origine. Occorre altresì accertare l’assenza di pericolosità sociale e la contestuale presenza di un processo di revisione critica del pregresso comportamento deviante, che deve essere consolidato ed emergere da comportamenti concreti, non da affermazioni indimostrate di resipiscenza. Nei confronti di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, la valutazione della pericolosità sociale va condotta con maggiore rigore e la mancanza di elementi di rivisitazione critica assume rilievo negativo. Il giudizio del magistrato di sorveglianza non può fondarsi su criteri meramente discrezionali, ma su elementi circostanziali concreti e specifici, verificando la funzionalità del beneficio alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio premeditato, rapina aggravata, distruzione di cadavere, detenzione e porto di armi, presentava istanza di permesso premio ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen. Il Magistrato di sorveglianza di Bologna respingeva la richiesta; il reclamo veniva rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 18 novembre 2025.
A sostegno del diniego i giudici di merito richiamavano l’elevatissimo disvalore dei fatti e l’assenza di un’adeguata revisione critica, ritenendo non decisivi né i tredici anni di detenzione intramuraria né il permesso di necessità concesso per la proclamazione della laurea. Il condannato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stati valorizzati i progressi trattamentali documentati dalla relazione di sintesi dell’11 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione propulsiva e rieducativa del permesso premio, collegata all’art. 27, terzo comma, Cost. e ai principi affermati da Corte cost. n. 306 del 1993 e Corte cost. n. 504 del 1995. Il beneficio presenta un carattere plurifunzionale: le connotazioni di premialità non possono essere valutate isolatamente, ma in correlazione a elementi circostanziali concreti e specifici.
I parametri dell’art. 30-ter Ord. pen. sono la regolare condotta, l’assenza di pericolosità sociale e la strumentalità del permesso alla cura di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il magistrato di sorveglianza deve verificare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e le sue finalità di risocializzazione, come affermato da Sez. I n. 36546 del 09/04/2018, Corrias.
Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato l’efferatezza del fatto e l’atteggiamento ambiguo sull’assunzione di responsabilità. Il condannato tendeva a sminuire il proprio ruolo rispetto al correo, circostanza già ritenuta decisiva in sede di merito per escludere le attenuanti generiche. La revisione critica risultava incompleta e il percorso di giustizia riparativa embrionale, con possibile strumentalità dei comportamenti intramurari.
La Corte ribadisce che il processo di revisione critica deve essere consolidato e non bastano affermazioni indimostrate di resipiscenza. Richiama sul punto Sez. I n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola e il risalente Sez. I n. 5430 del 25/01/2005, Liso: nei casi di reati di allarmante gravità e fine pena lontana, la pericolosità sociale va valutata con particolare attenzione, attribuendo rilievo negativo alla mancanza di rivisitazione critica del vissuto deviante.
Il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza è quindi ritenuto congruo e rispettoso delle emergenze processuali. Le deduzioni difensive si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio informativo, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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