Sequestro preventivo demaniale inammissibile senza interesse alla restituzione (Cass. pen. Sez. 3 n. 1881 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare reale, o che ne confermi l’applicazione, sussiste solo in capo a chi vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, da individuarsi nell’interesse alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Tale principio si applica anche all’indagato non titolare del bene in sequestro, il quale, per essere legittimato alla proposizione del gravame, deve allegare un interesse in tal senso. È, pertanto, inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che conferma il sequestro preventivo di un’area demaniale, qualora l’indagato, pur contestando la riconducibilità del bene al demanio marittimo, non ne disconosca comunque la natura pubblica e non alleghi un concreto ed attuale interesse alla restituzione della res.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l’impugnazione proposta dall’indagato avverso il decreto del G.I.P. con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un’area demaniale marittima, ritenuta oggetto di occupazione illegittima da parte dello stesso e di altri, che ne avevano impedito l’uso al pubblico annettendola alla propria proprietà.
Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, l’insussistenza del fumus commissi delicti per l’erronea qualificazione dell’area come demanio marittimo, e, con un secondo motivo, un vizio di motivazione in ordine al periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il ricorrente, pur contestando l’appartenenza dell’area al demanio marittimo, non aveva mai disconosciuto la natura pubblica del bene, limitandosi a discuterne la classificazione nell’ambito della proprietà pubblica (demanio marittimo piuttosto che demanio statale).
La Corte ha ribadito il principio secondo cui la legittimazione ad impugnare un provvedimento che dispone una misura cautelare reale, o che ne conferma l’applicazione, sussiste solo in presenza di un interesse concreto ed attuale, da individuarsi nell’interesse alla restituzione della cosa quale effetto del dissequestro. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all’indagato non titolare del bene, il quale, per essere legittimato al gravame, deve comunque vantare un interesse in tal senso.
Nel caso di specie, il carattere pubblico dell’area, come tale, escludeva in radice ogni possibilità di agire in sede di impugnazione in funzione della finale restituzione del bene in sequestro. La Corte ha, inoltre, escluso che potessero indurre a diverse conclusioni i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella recente decisione del 25 settembre 2025, in quanto la possibilità per l’indagato di proporre richiesta di riesame, ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione, richiede pur sempre una deduzione specifica in tal senso, che nel caso di specie non era stata formulata.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.