Attenuanti generiche: motivazione insindacabile se congrua e non contraddittoria (Cass. pen. Sez. VII n. 9068 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto, anche mediante richiamo, degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Ai fini del diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Resta fermo che la valutazione di tale rilevanza deve tenere conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 06.06.2024, alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione, oltre a un anno per reati ritenuti uniti per continuazione, per un episodio commesso il 22.02.2022 in danno della ex coniuge e del suo supposto nuovo compagno.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.: la Corte territoriale avrebbe negato le attenuanti generiche senza valorizzare gli elementi favorevoli addotti in appello, ovvero l’incensuratezza nonostante l’età, la dedizione al lavoro e alla famiglia, il crollo emotivo seguito alla fine del matrimonio, l’atteggiamento collaborativo tenuto dopo il fatto e il percorso di ravvedimento avviato, con richiesta di scuse e risarcimento alle vittime.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, che ha esaminato in modo approfondito il motivo di appello, respingendolo con motivazione congrua e non illogica.
Il giudice di merito ha evidenziato come, nonostante la condotta successiva al fatto — percorso per uomini maltrattanti e iniziale risarcimento del danno — siano prevalenti gli elementi negativi. Tra questi la condotta violenta tenuta nel tempo contro la moglie e i figli, la ripetuta affermazione contro le vittime di essere amanti malgrado l’assenza di prove e la smentita degli interessati, la rilevante gravità e la ferocia delle aggressioni.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il giudizio sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in legittimità purché non contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti (Sez. V n. 43952 del 13.04.2017). Ha aggiunto che il diniego non impone di vagliare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni dell’interessato (Sez. III n. 2233 del 17.06.2021).
Esclusa la sussistenza del vizio di motivazione, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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