Pena sotto la media edittale e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 9067 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per assolvere all’obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche, quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, ovvero mediante il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Una specifica e dettagliata spiegazione del percorso seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Non occorre motivazione analitica quando venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, calcolata non dimezzando il massimo, ma dividendo per due l’intervallo tra minimo e massimo e aggiungendo il risultato al minimo.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di un mese di arresto per due reati di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, commessi nel novembre 2020. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 12 luglio 2024, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe determinato il trattamento sanzionatorio senza applicare i criteri dell’art. 133 cod. pen. e senza ricostruire il percorso logico-giuridico, omettendo di valutare la personalità, i motivi a delinquere e la condotta successiva al reato.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il giudice di appello, al contrario di quanto dedotto, aveva motivato in modo sufficiente la determinazione del trattamento sanzionatorio: la pena-base era contenuta nel minimo edittale, le attenuanti generiche erano state concesse nella massima estensione e l’aumento per il reato satellite era molto modesto.

La Corte territoriale aveva inoltre evidenziato la mancanza di elementi positivi valutabili per contenere ulteriormente la pena, peraltro non riducibile quanto alla pena-base. Il giudice di secondo grado si è così attenuto al principio consolidato secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Nel percorso argomentativo la Cassazione richiama due precedenti. Il primo è Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243, per il quale è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche, essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

Il secondo è Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288, secondo cui non è necessaria una motivazione specifica quando venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, da calcolare dividendo per due l’intervallo tra minimo e massimo e aggiungendo il risultato al minimo. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro tremila, in mancanza di elementi per ritenere la parte incolpevole nella determinazione della causa di inammissibilità, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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