Bancarotta fraudolenta patrimoniale: reato di pericolo concreto e amministratore di fatto (Cass. pen. Sez. V n. 39107 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto: ai fini della sua integrazione non è necessario alcun nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività. Il giudice deve verificare l’idoneità della condotta a porre in concreto rischio la garanzia patrimoniale dei creditori sino a ridosso della dichiarazione di fallimento, alla luce di concreti indici di fraudolenza, quali la condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, il contesto in cui ha operato e l’estraneità del fatto generatore dello squilibrio rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale. Per il dolo di bancarotta patrimoniale è sufficiente la rappresentazione della pericolosità della condotta, intesa come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale, non essendo richiesto né un evento di danno né il fine specifico di nuocere ai creditori. La qualifica di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., può evincersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva, quando attuativa del disegno fraudolento di dismettere i beni della fallita, ovvero dall’ideazione del meccanismo fraudolento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21 gennaio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di due imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata dalla pluralità dei fatti, con pena di quattro anni di reclusione e condanna in solido al risarcimento dei danni in separato giudizio civile.

La vicenda origina dal fallimento di una società, dichiarato nel 2013. La responsabilità è stata riconosciuta in concorso tra i due imputati, l’uno nella qualità di amministratore di diritto e l’altro quale amministratore di fatto, in relazione a più fatti di bancarotta patrimoniale, tra cui la distrazione di un fondo agricolo concesso in affitto a canone inadeguato e mai versato, e la distrazione di disponibilità di cassa per circa trecentomila euro. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, rilevando che le censure reiterano questioni già esaminate dai giudici di merito e, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, sollecitano una rivalutazione del compendio fattuale non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, la Corte ha ribadito che essa può desumersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva attuativa del disegno fraudolento, ovvero dall’ideazione del meccanismo fraudolento, altrimenti postulando l’esercizio continuativo e significativo di un’apprezzabile attività gestoria tipica, non necessariamente di tutti i poteri correlati. Gli elementi valorizzati dai giudici di merito — la delega a operare sul conto corrente societario, l’incasso di assegni, i rapporti con il commercialista della fallita — sono stati ritenuti immuni da manifesta illogicità e insindacabili in sede di legittimità.

Sul piano sostanziale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22474 del 2016, secondo cui non è necessario il nesso causale tra distrazione e fallimento, essendo sufficiente il depauperamento dell’impresa. Il giudice deve però accertare la concreta oggettiva pericolosità del fatto distrattivo e il dolo generico, valorizzando gli indici di fraudolenza elaborati da Sez. V n. 28941 del 2024 e Sez. V n. 38396 del 2017. Il pericolo concreto deve permanere fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare, secondo Sez. V n. 17819 del 2017.

La tesi difensiva secondo cui la responsabilità andrebbe esclusa perché altri avevano sottratto importi maggiori è stata ritenuta priva di pregio: il ricorrente non risponde del dissesto originariamente determinato da condotte altrui, ma del pericolo concreto aggravato dai propri atti distrattivi. La Corte ha poi escluso che il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto richieda il travisamento degli elementi istruttori, rientrando la relativa valutazione nel merito, insindacabile ove sorretta da motivazione congrua.

Quanto all’amministratore di diritto, la Corte ha precisato che questi risponde per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga i beni sociali; nel caso di specie i giudici di merito hanno però accertato una condotta commissiva e un dolo diretto, escludendo il ruolo di mero prestanome. Le richieste subordinate di attenuanti generiche, riduzione della pena e nuovi accertamenti tecnico-peritali sono state giudicate inammissibili, essendo generica la deduzione istruttoria e insindacabile la valutazione sulla determinazione della pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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