Attenuanti generiche non richieste e ricorso inammissibile per manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. IV n. 7490 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice non è tenuto a motivare in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando queste non risultino richieste dalla difesa nel corso del giudizio. L’onere di allegare la richiesta e gli elementi che la sorreggono grava sull’imputato, che non può limitarsi, in sede di legittimità, a dolersi della mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. Il ricorso che si risolva in una mera invocazione di attenuazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La declaratoria di inammissibilità, in assenza dei presupposti per l’esclusione della colpa, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto l’imputato responsabile del reato di guida senza patente di cui all’art. 116 del d.lgs. n. 285/1992, condannandolo alla pena pecuniaria senza il riconoscimento di attenuanti.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui ha denunciato violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, lamentando l’assenza di qualsiasi argomentazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non affronta in alcun modo la questione delle attenuanti generiche. Tale omissione, tuttavia, non integra di per sé il vizio denunciato, poiché non risulta dalla decisione — né è stato allegato o documentato dal ricorrente — che le attenuanti generiche siano state richieste dalla difesa all’udienza di discussione o in altra occasione.
Il Collegio ha osservato come il ricorso si risolva in una mera invocazione ad un’attenuazione del trattamento sanzionatorio, priva di aggancio a specifici elementi del caso concreto. Il motivo, formulato in modo promiscuo sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, non individua dunque alcun effettivo errore nella decisione impugnata.
Da qui la conclusione di manifesta infondatezza del ricorso. La Corte ha quindi dichiarato l’impugnazione inammissibile, non ravvisando, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri già indicati dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000.
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, quantificata in misura ritenuta congrua e conforme a diritto. La Corte ha infine precisato che la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Nota della Redazione
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