Concordato in appello: ricorso ammissibile solo su vizi della volontà (Cass. pen. Sez. VII n. 9765 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della sentenza emessa all’esito del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è proponibile il ricorso per cassazione che deduca vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena, salvo che non si traducano in una illegalità della sanzione inflitta. La riformulazione del trattamento sanzionatorio ad opera delle parti, e non del giudice, non integra violazione del divieto di reformatio in peius, perché frutto di accordo novativo.

Il Fatto

Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, all’esito di concordato in appello, ha accolto i motivi di impugnazione e determinato la pena finale. Con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen., sostenendo che né l’imputato né il difensore avevano manifestato la volontà di rinunciare ai motivi di appello, essendosi l’accordo limitato alla sola misura della pena.

Con un secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 132, 133 e 80, comma 2, cod. pen., per avere la Corte d’appello aumentato l’aggravante in misura superiore a quella fissata dal primo giudice, in violazione del divieto di reformatio in peius. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’ambito dei vizi denunciabili avverso la sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla l. n. 103 del 2017, in vigore dal 03.08.2017. La norma consente alle parti di chiedere la definizione in camera di consiglio dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri, indicando la pena concordata.

Richiamando Sez. II n. 30990 del 01.06.2018, il Collegio ribadisce che è ammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

La Corte richiama poi Sez. Un. n. 19415 del 27.10.2022, dep. 2023, che ha ammesso il ricorso avverso la sentenza di concordato con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia. Da qui il principio generale: alcuno spazio è riservato ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si traducano in una illegalità della sanzione inflitta, salva l’ipotesi estintiva, come precisato da Sez. II n. 22002 del 10.04.2019.

Applicando tali coordinate, il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, dalla sentenza impugnata risulta che le parti concordarono sull’accoglimento dei motivi di appello con proposta congiunta di irrogazione della pena finale, donde l’acquiescenza implicita dell’imputato rispetto alle censure residue. Quanto al secondo, la riformulazione del trattamento sanzionatorio ad opera delle parti, e non del giudice, non viola il divieto di reformatio in peius, perché il mutamento dell’aumento circostanziale è frutto di deliberata volontà dell’imputato e di accordo novativo, non di iniziativa del giudice. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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