Detenzione domiciliare ex art. 16-nonies: ravvedimento e pareri contrari (Cass. pen. Sez. I n. 40104 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per la concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il ravvedimento non può essere oggetto di presunzione desumibile dalla sola avvenuta collaborazione e dall’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Esso richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsiasi natura, idonei a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza. Il Tribunale di sorveglianza, nel concedere la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 16-nonies legge n. 82/91, deve rendere espliciti, con logiche e adeguate argomentazioni, i motivi per cui, comparata la condotta inframuraria con i pregressi comportamenti che avevano determinato la revoca del programma di protezione e della misura alternativa, ritiene il condannato avviato a un serio processo di ravvedimento. L’omessa valutazione dei pareri contrari della D.N.A. e della D.D.A. integra vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila aveva concesso al condannato la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 16-nonies legge n. 82/91. Il condannato era detenuto in esecuzione di un provvedimento di cumulo, con fine pena fissata al 29 settembre 2031, e la pena residua superava il limite dei quattro anni.
Il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato la regolare condotta inframuraria, il processo di risocializzazione in atto, la positiva fruizione di permessi premio e la volontà di eseguire la misura in un luogo diverso da quello dei reati. Aveva però deciso nonostante i pareri contrari della D.N.A. e della D.D.A. di Catanzaro, che avevano qualificato la collaborazione come scarsamente rilevante. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 71-ter ord. pen. e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale considerato gli elementi ostativi, tra cui la revoca nel 2015 del programma di protezione e la revoca nel 2017 della precedente detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione accoglie il ricorso. Il Collegio muove da una circostanza pacifica: il condannato non è più titolare di programma di protezione ai sensi della legge n. 82/91, essendogli stato revocato nel 2015, e nel 2017 il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva revocato la detenzione domiciliare in ragione di condotte non in linea con la scelta collaborativa.
Su questo quadro si innestano i pareri contrari della Procura Nazionale Antimafia e della Direzione Distrettuale Antimafia, che avevano ritenuto la collaborazione addirittura mediocre e apparente. La Corte richiama il principio per cui, ai fini dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori, il ravvedimento non può essere presunto sulla sola base della collaborazione e dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma esige ulteriori e specifici elementi che ne dimostrino in positivo l’effettiva sussistenza (Sez. I n. 43256 del 22.05.2018, Sarno).
Il Collegio precisa che il concetto di ravvedimento è il medesimo richiamato dall’art. 176 cod. pen. in tema di liberazione condizionale e dall’art. 16-nonies legge n. 82/91, non essendovi ragione per attribuire al termine significati diversi. La facoltà di ammettere al beneficio in deroga riguarda solo le condizioni di ammissibilità e non si estende al requisito dell’emenda né alle finalità di stabile risocializzazione (Sez. I n. 17831 del 20.04.2021, Celona; Sez. I n. 3312 del 14.01.2020, Chiavetta).
Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha valutato essenzialmente il solo comportamento inframurario, senza prendere in dovuta considerazione gli elementi di segno negativo: le pregresse condotte che avevano determinato la revoca del programma di protezione e della misura alternativa, nonché i pareri contrari della D.N.A. e della D.D.A. Per concedere la detenzione domiciliare in deroga, con pena residua superiore a quattro anni, occorre invece che il Tribunale renda espliciti i motivi per cui, comparata la condotta inframuraria con i pregressi comportamenti, ritiene il condannato avviato a un serio processo di ravvedimento e dotato di maturità e affidabilità sufficienti, nonostante l’apparenza della collaborazione.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché, in piena autonomia, proceda a nuovo esame dell’istanza colmando le lacune motivazionali evidenziate.
Nota della Redazione
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