Revoca ex art. 673 cod. proc. pen. e limiti retroattivi della sentenza (Cass. pen. Sez. I n. 27386 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha reso obbligatoria la verifica d’ufficio della persistenza della pericolosità sociale prima dell’esecuzione della misura di prevenzione personale sospesa per stato detentivo, ha natura procedimentale e non incide sui connotati sostanziali della misura. Ne consegue che la domanda di revoca ex art. 673 cod. proc. pen. di una sentenza irrevocabile di condanna per violazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 non può essere accolta quando la sottoposizione alla misura di prevenzione, rimasta sospesa senza previa verifica d’ufficio della pericolosità, è avvenuta prima della pubblicazione della sentenza costituzionale. Il giudice dell’esecuzione non può sostituirsi al giudice della prevenzione nella rivalutazione nel merito della pericolosità al momento della commissione delle violazioni.

Il Fatto

Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza con cui il ricorrente aveva chiesto la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. delle sentenze di condanna per reiterate violazioni dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. La richiesta si fondava sull’assunto che tali condanne fossero divenute illegittime perché riferite a fatti commessi in costanza di esecuzione della misura della sorveglianza speciale di P.S., divenuta inefficace per mancata rivalutazione del requisito della pericolosità nei termini imposti dalla Corte costituzionale n. 291 del 2013.

La Corte territoriale ha rilevato il contenuto indeterminato dell’istanza e ha valorizzato i decreti del 2015 con cui il Giudice della prevenzione aveva accertato la pericolosità del prevenuto anche nel periodo di consumazione dei fatti oggetto delle condanne. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati sulla premessa della portata retroattiva della pronuncia costituzionale sul giudicato.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la portata della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 e, in applicazione dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell’art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedono che l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione della misura sospesa per detenzione.

Secondo il Collegio, tale pronuncia non ha inciso sui connotati sostanziali della misura, ma ha reso obbligatorio ciò che in precedenza era rimesso all’iniziativa di parte. Richiamando le Sezioni Unite n. 51407 del 21.06.2018, la Corte ribadisce che in assenza della rivalutazione dell’attualità della pericolosità da parte del giudice della prevenzione non sussiste il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, perché difetta l’efficacia del provvedimento genetico.

Tale principio opera però solo per le vicende successive alla pubblicazione della sentenza costituzionale. La Corte richiama il limite delle situazioni esaurite, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 36583 del 2017; Sez. I n. 42703 del 2019), e la regola per cui la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. non può trovare accoglimento quando la sottoposizione alla misura sospesa, senza previa verifica d’ufficio, è avvenuta prima del 6 dicembre 2013 (Sez. I n. 31214 del 2020).

Nella specie, il ricorrente è stato sottoposto alla misura con decreto del 26 ottobre 2012, dunque in epoca anteriore alla pronuncia costituzionale; la misura è stata poi interrotta nel giugno 2014 e riapplicata nel maggio 2015, con rivalutazione della pericolosità nel medesimo anno. Manca quindi la precondizione per la rimozione del giudicato, correlata all’inefficacia della fonte di penale responsabilità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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