Divieto di reformatio in peius e motivazione sul diniego di pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. II n. 41013 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius posto dall’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. non attiene soltanto all’entità complessiva della pena, ma investe ogni elemento autonomo che concorre alla sua determinazione, sicché il giudice dell’appello è inibito dall’aggravare il singolo segmento sanzionatorio riferito a una specifica imputazione. In tema di pene sostitutive, il giudice che neghi la sostituzione della reclusione breve non può limitarsi a valutare la congruità della pena secondo i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la sanzione sostitutiva inidonea a perseguire la finalità rieducativa. Il più gravoso onere argomentativo imposto dalla Novella impone di indicare compiutamente gli elementi per cui debba reputarsi superata la presunzione, sia pure iuris tantum, di idoneità della pena sostitutiva.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia, che aveva condannato l’imputato per tre delitti di riciclaggio, riuniti sotto il vincolo della continuazione, irrogando la pena finale di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 3.200 di multa. Investita dell’appello, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia: ha dichiarato non luogo a procedere per il capo 1, riqualificato ai sensi dell’art. 624 cod. pen., ha rideterminato la pena per il capo 2, riqualificato ai sensi dell’art. 648 cod. pen., confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. contestato al capo 3.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la carenza di motivazione sulla dosimetria, con violazione dell’art. 597, commi 3-4, cod. proc. pen. per essere stato computato un aumento per la continuazione superiore a quello inflitto in primo grado, e l’omessa risposta alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in peius e all’omessa risposta sull’istanza di sostituzione della pena, ed è inammissibile nel resto. Le censure sulla individuazione della pena base non sono consentite, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo state preventivamente dedotte nell’atto di appello.
Quanto al primo profilo, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il divieto dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, citando le Sezioni Unite n. 40910 del 2005 e le Sez. II n. 17585 del 2023 e n. 41933 del 2017. Nel caso concreto, la pena detentiva inflitta in appello per il capo 2, nonostante la derubricazione, risulta superiore di quindici giorni a quella irrogata dal Tribunale: il singolo segmento sanzionatorio deve essere ricomputato, fermi i limiti del divieto.
Il secondo profilo riguarda l’omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. La Corte ribadisce che, in caso di diniego della sostituzione, il giudice deve motivare in chiave prognostica le ragioni dell’inidoneità della sanzione sostitutiva al fine rieducativo, richiamando la Sez. V n. 39162 del 2024 e la Sez. V n. 17959 del 2024 in ordine ai fondati motivi ostativi.
Nel caso di specie non si ravvisa alcuna motivazione, neppure implicita, sul punto. La lacuna argomentativa, non superabile in sede di legittimità, impone l’annullamento con rinvio in parte qua. La sentenza è pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla sanzione sostitutiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che terrà conto dei rilievi indicati. Consegue la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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