Riciclaggio: inammissibili i motivi di ricorso meramente reiterativi in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 350 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili, perché non specifici ma solo apparenti, i motivi di ricorso per cassazione che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Non sono deducibili in sede di legittimità i motivi che contestano la correttezza della motivazione basandosi su una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; l’onere argomentativo è assolto con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado con cui due imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. La Corte territoriale aveva individuato l’origine delittuosa del denaro in valuta estera ricevuto dagli imputati nel reato di cui all’art. 493-bis cod. pen. Avverso tale sentenza, i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato e alla individuazione del reato presupposto. Un ulteriore motivo riguardava l’eccessività della pena, lamentata in ragione della mancata prova certa della natura del reato presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha anzitutto rilevato come entrambi i motivi di ricorso fossero non deducibili in sede di legittimità, poiché fondati su censure che si risolvevano nella pedissequa reiterazione di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Tali motivi sono stati qualificati come non specifici ma solo apparenti, in quanto non assolvevano alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.||DSML||
I giudici di legittimità hanno precisato che i motivi, contestando la correttezza della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti, non sono consentiti dalla legge. Permane, infatti, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani.||DSML||
Quanto alla doglianza relativa all’eccessività della pena, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata, richiamando l’orientamento consolidato per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., come affermato da Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro. Nel caso di specie, l’onere argomentativo era stato adeguatamente assolto con un congruo riferimento agli elementi decisivi, come emergeva dalla pagina 11, paragrafo 4, della sentenza impugnata.||DSML||
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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