Prescrizione e recidiva subvalente nel bilanciamento con le attenuanti (Cass. pen. Sez. 7 n. 12931 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato si tiene conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche quando le stesse siano stimate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti attenuanti. L’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. In quanto aggravante ad effetto speciale, la recidiva incide sia sul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. Nel giudizio di legittimita’ e’ preclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito, o una diversa ricostruzione storica dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di responsabilita’ per il reato di ricettazione. Con due motivi la difesa censura l’adeguatezza della motivazione in punto di responsabilita’ e il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.
La questione approda in legittimita’ per la contestazione, da un lato, della valutazione probatoria operata dai giudici di merito e, dall’altro, del computo del termine prescrizionale in presenza di una recidiva qualificata, pur stimata subvalente alle riconosciute attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione Settima dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Sul primo, la Corte ribadisce che le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimita’.
I giudici del merito, osserva l’ordinanza, hanno ampiamente vagliato e motivatamente disatteso le doglianze difensive, con corretti argomenti logici e giuridici. Il ricorso, in questa parte, si limita a riprodurre le censure gia’ articolate con l’atto d’appello, senza individuare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. E’ preclusa alla Corte di cassazione la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali.
Sul secondo motivo, la Corte affronta il rapporto tra prescrizione e circostanze del reato. La recidiva qualificata, pur stimata subvalente alle attenuanti generiche, rileva ai fini del computo prescrizionale. L’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.
In quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, la recidiva incide sia sul termine-base di prescrizione sia sull’entita’ della proroga in presenza di atti interruttivi. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento, escludendo altresi’ che tale disciplina comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione.
Il ricorso e’ quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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