Attestazione di fattibilità e evento futuro incerto nel concordato preventivo (Cass. civ. Sez. I n. 2027 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, nel valutare l’ammissibilità della domanda il tribunale non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del proponente, ma può e deve svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell’attestazione dell’esperto designato ai sensi dell’art. 161, comma 2, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio. Qualora il piano faccia dipendere la provvista essenziale dal verificarsi di eventi futuri e incerti, l’attestazione deve indicare in modo specifico tali eventi e dar conto della loro elevata probabilità di verificazione in tempi ragionevoli. La verifica sull’adeguatezza dell’informazione resa ai creditori è funzionale alla loro decisione consapevole e non invade il merito della proposta.

Il Fatto

Una società presenta domanda di ammissione al concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall. e, in seguito, deposita il ricorso per concordato preventivo con piano, relazione dell’esperto e documentazione. Il piano prevede che una parte preponderante della provvista derivi da un accordo di ristrutturazione che la capogruppo avrebbe concluso, oltre che dalla liquidazione di immobili, crediti e canone di affitto d’azienda.

Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda e, con coeva sentenza, pronuncia il fallimento. La Corte d’Appello rigetta il reclamo, rilevando che il realizzo della somma essenziale dipendeva da variabili non valutabili in termini di probabilità e che l’attestazione si fondava su dati astratti, senza indicazione dei tempi di incasso. La società ricorre in Cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il controllo sulla relazione del professionista non si esaurisce in una presa d’atto o in un esame meramente formale, ma si estende alla completezza argomentativa e alla coerenza motivazionale dell’attestazione. Essa deve fornire al ceto creditorio gli elementi informativi necessari per valutare la convenienza della proposta.

Ne deriva il principio per cui, quando il piano concordatario si fonda su eventi futuri e incerti che ne costituiscono il presupposto, l’attestazione deve indicare specificamente tali eventi e questi devono avere elevata probabilità di verificazione in tempi ragionevoli. Nella specie, il raggiungimento degli accordi di ristrutturazione, le possibilità di omologa e i tempi di vendita degli asset erano variabili da illustrare in modo puntuale.

L’attestatore si era invece limitato a enunciare l’astratta possibilità del realizzo, senza indicare gli elementi per un giudizio sulla reale probabilità degli accordi, ancora in fase embrionale di trattative, né i tempi delle pronunce degli organi competenti. Tali carenze incidono sull’idoneità della relazione a fornire informazioni adeguate, precise e congrue rispetto alla finalità del piano.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il giudice del merito può effettuare una penetrante verifica dell’adeguatezza dell’informazione resa ai creditori (Cass. 21555/2021, 5653/2019, 5825/2018, 7979/2017, 2130/2014 e 11014/2013). Resta riservata ai creditori la valutazione del merito economico, mentre al Tribunale spetta il sindacato sulla fattibilità giuridica, intesa come compatibilità della proposta con le norme inderogabili e con la causa concreta dell’accordo (Cass. S.U. 1521/2013 e 9061/2017).

Il primo motivo è pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., per conformità del provvedimento all’indirizzo di legittimità. Il secondo motivo è respinto perché la Corte distrettuale non ha introdotto una condizione negoziale, ma ha rilevato il difetto di specificazione di modalità e tempistica. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di decisività dei documenti asseritamente omessi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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