Fallimento “omisso medio” e falcidia del credito dopo la scadenza del termine ex art. 186 l. fall. (Cass. civ. Sez. 1 n. 9852 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancanza di procura speciale alle liti, il ricorso per cassazione proposto sulla base di una procura generale. È altresì inammissibile il ricorso che, avverso il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo, ripropone questioni già risolte dalle Sezioni Unite, secondo cui il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l. fall. In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. “omisso medio”, l’effetto esdebitatorio parziale del concordato non viene meno, e il credito deve essere ammesso nella misura falcidiata, laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione era già scaduto.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione integrale del proprio credito, derivante da un contratto di anticipazione bancaria e da un mutuo chirografario, originariamente concesso alla società in bonis e poi ceduto. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in via parziale, nella misura indicata nella proposta concordataria, in quanto il fallimento era stato dichiarato senza la previa risoluzione del concordato preventivo omologato. Il Tribunale di Parma rigettava l’opposizione, confermando la falcidia, osservando che la dichiarazione di fallimento era intervenuta dopo la scadenza del termine per la richiesta di risoluzione da parte dei creditori, con conseguente consolidamento della misura del credito. La società ricorrente impugnava il decreto con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni concorrenti. In primo luogo, la Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto sulla base di una procura generale alle liti e non di una procura speciale, requisito indispensabile per il giudizio di legittimità, come chiarito dalle Sezioni Unite. In secondo luogo, i primi tre motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., in quanto le questioni sollevate risultano già risolte dalla giurisprudenza di legittimità, dalla quale i giudici del merito non si sono discostati.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 4696 del 2022, secondo cui il debitore ammesso al concordato preventivo omologato può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato. Quanto alla falcidia del credito insinuato al passivo dopo la dichiarazione di fallimento c.d. “omisso medio”, la Corte ha confermato il proprio orientamento (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 15862 del 2024 e Cass. n. 12085/2020): se il fallimento è dichiarato quando è ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l. fall., il creditore non è tenuto a subire l’effetto esdebitatorio parziale, poiché il fallimento rende impossibile l’attuazione del piano. Al contrario, se il fallimento è dichiarato a termine già scaduto, l’effetto esdebitatorio parziale rimane valido e il credito deve essere ammesso nella misura falcidiata.
La società ricorrente è stata ritenuta inammissibile anche per la sua richiesta di un nuovo scrutinio sulla determinazione del dies a quo del termine annuale per la risoluzione del concordato, essendo questo un accertamento di fatto inibito al giudice di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con condanna alle spese. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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