Responsabilità dell’assicuratore per l’illecito del subagente inserito nella rete distributiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 5911 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell’illecito commesso dal subagente quando l’attività di quest’ultimo, pur svolta in piena autonomia e senza uno stabile vincolo di soggezione, risulti funzionalmente inserita nella rete distributiva dell’impresa assicurativa e sia idonea a ingenerare nel cliente un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell’operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia. La responsabilità del preponente non richiede un rapporto diretto tra assicuratore e subagente, né la spendita del nome della compagnia, ma presuppone un rapporto di preposizione di natura economico-funzionale, desumibile dall’inserimento dell’ausiliario in un reticolo organizzato di soggetti che forniscono un apporto all’attività dell’impresa, ferma la sussistenza dell’occasionalità necessaria tra mansioni svolte e fatto dannoso.
Il Fatto
Un’assicurata conveniva in giudizio la compagnia assicurativa, l’agente e il subagente, chiedendo la condanna al pagamento degli importi maturati da polizze vita “a capitalizzazione” ovvero, in subordine, il risarcimento del danno pari ai premi versati. L’attrice aveva stipulato le polizze tramite un subagente che operava per l’agenzia, il quale, in proprio e tramite una società poi fallita, aveva incassato ingenti somme senza che la compagnia avesse rimborsato il capitale maturato. Il Tribunale accertava la validità di alcune polizze e, per le altre, condannava in solido il subagente, l’agente e la compagnia ex art. 2049 c.c. La Corte d’appello confermava integralmente la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il ricorso incidentale della compagnia, chiarisce il perimetro applicativo dell’art. 2049 c.c. in materia di responsabilità dell’assicuratore per i fatti illeciti dei propri ausiliari. La responsabilità del preponente, pur essendo riconducibile al principio cuius commoda, eius et incommoda, non opera in ogni ipotesi di utilizzazione dell’opera di terzi, ma presuppone un rapporto di preposizione caratterizzato da una relazione di soggezione o eterodirezione, contrattuale o funzionale, che non può essere surrogata dalla sola utilità ricavata dal committente.
Tuttavia, nel settore assicurativo, la preposizione è configurabile anche nei confronti dei subagenti, nonostante la loro tendenziale autonomia rispetto all’assicuratore, quando quest’ultimo si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di subagenti abilitati a vendere i suoi prodotti. Il criterio rilevante non è la spendita del nome della compagnia, ma l’utilizzazione stabile dell’opera dell’ausiliario per la distribuzione e gestione delle polizze, con un rapporto di preposizione di natura economico-funzionale.
Secondo la Corte, la circostanza che il subagente collaborasse esclusivamente con l’agenzia non è di per sé idonea a escludere la responsabilità dell’assicuratore, poiché l’operatività del subagente era canalizzata nella distribuzione dei prodotti dell’impresa e inserita nel suo circuito organizzativo. L’illecito del subagente può quindi ritenersi commesso nell’esercizio delle incombenze connesse alla promozione dei prodotti assicurativi, sussistendo il necessario nesso di occasionalità necessaria tra mansioni e fatto dannoso, dovendosi escludere la colpa dell’assicurata in ragione dell’affidamento ingenerato dalla prassi tollerata.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale dell’agente e rigetta il ricorso incidentale della compagnia. Accoglie invece parzialmente il ricorso incidentale dell’assicurata, cassando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sulla decorrenza degli interessi sulle somme dovute per le polizze valide e alla mancata applicazione del criterio di liquidazione unitaria del danno da fatto illecito per le polizze nulle, con interessi compensativi decorrenti dal giorno del fatto dannoso.
Nota della Redazione
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