Ricorso per cassazione avverso il reclamo ex art. 183 l.fall.: termine breve di trenta giorni e notificazione del provvedimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 5572 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento emesso dalla Corte d’appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., sia nel concordato preventivo sia nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall. a mezzo posta elettronica certificata. La notificazione eseguita dal cancelliere, ove risultante dalla documentazione acquisita d’ufficio, fa decorrere il termine per l’impugnazione, rendendo inammissibile il ricorso notificato oltre tale scadenza.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182-bis e 182-ter l.fall., successivamente alla mancata esecuzione di un precedente concordato preventivo in continuità aziendale omologato. Il Tribunale di Tempio Pausania aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Cagliari – sezione di Sassari, con il decreto indicato in epigrafe, aveva rigettato il reclamo proposto ex art. 183 l.fall.
Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione, notificato al Commissario giudiziale in data 12.2.2025, affidato a tre motivi. Il Commissario giudiziale non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato notificato il 12.2.2025, mentre il ricorrente aveva indicato il decreto impugnato come non notificato. Tuttavia, sulla base della documentazione acquisita d’ufficio tramite la cancelleria, ai sensi dell’art. 137-bis disp. att. c.p.c., il provvedimento risultava essere stato notificato a cura della cancelleria del giudice a quo già in data 18.12.2024.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il provvedimento emesso dalla Corte d’appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, sia nel concordato preventivo sia nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall’art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall. mediante posta elettronica certificata (cfr. Cass. Sez. 1, 24/12/2024, n. 34378, Rv. 673393-01).
Ne consegue che il ricorso, essendo stato notificato oltre il prescritto termine di trenta giorni, è inammissibile per tardività, senza statuizione sulle spese, ma con il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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