CILA non è titolo edilizio e non attiva poteri inibitori del Comune (TAR Lazio n. 1850 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La CILA non è titolo edilizio e non è espressione della medesima logica della SCIA. Alla comunicazione asseverata di inizio lavori non si applica il regime dell’art. 19 l. n. 241/1990, perché l’art. 6-bis d.p.r. n. 380/2001 prevede, in capo al Comune, soli poteri sanzionatori e non poteri inibitori, conformativi o di autotutela. Il Comune conserva però il potere di verificare la conformità dell’intervento e, ove l’opera richieda un titolo diverso o non sia consentita dallo strumento urbanistico, dichiara l’inefficacia della CILA, senza termini o adempimenti, attivando i poteri repressivi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/2001.
Il Fatto
Una società presenta una CILA per la rimozione di alcune chiusure laterali di una pergotenda e di un terrazzo coperto, già oggetto di accertamenti di abuso da parte del Comune. Roma Capitale ordina di non effettuare gli interventi. Dopo le osservazioni procedimentali, l’ente conferma il contrasto e dichiara la CILA priva di efficacia, con archiviazione d’ufficio.
La società impugna il primo provvedimento con ricorso principale e il secondo con motivi aggiunti, chiedendo anche la disapplicazione di una circolare dipartimentale. Il Tribunale avvisa le parti, ex art. 73 cod. proc. amm., della possibile improcedibilità e inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue l’atto meramente confermativo dall’atto di conferma in senso proprio. Il primo non è autonomamente impugnabile per difetto di lesività; il secondo, adottato dopo una nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione degli interessi, sostituisce il provvedimento originario e trasferisce su di esso l’interesse del ricorrente. Nel caso concreto, il provvedimento successivo dà conto delle osservazioni depositate dopo il primo atto: la conferma è propria e il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sul ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sulla natura della CILA. Un primo orientamento estende integralmente il regime della SCIA, richiamando i limiti di tempo e di motivazione dell’art. 19 l. n. 241/1990. Il Collegio aderisce all’orientamento opposto: l’art. 6-bis d.p.r. n. 380/2001 prevede, per la CILA, soli poteri sanzionatori e demanda alle Regioni la disciplina dei controlli, senza riprodurre le tre tipologie di controllo tipiche della segnalazione certificata. L’assenza non è lacuna colmabile in via analogica, ma espressione della scelta di diversificare i due regimi.
La CILA ha dunque solo funzione informativa: la liberalizzazione dell’attività è più marcata e le verifiche dell’amministrazione si limitano al riscontro della conformità al paradigma legale. In assenza di poteri inibitori o di autotutela, il Comune può e deve verificare la corrispondenza dei lavori a quelli consentiti; se l’intervento necessita di un titolo diverso, la CILA non è annullata ma dichiarata inefficace, senza termine o adempimento, in vista della sospensione dei lavori e dei provvedimenti repressivi.
Il gravame accessorio è quindi inammissibile per carenza originaria d’interesse: l’eventuale caducazione della nota non arrecherebbe alcun vantaggio, restando intatti i poteri di vigilanza e repressione del Comune. Il Tribunale rileva inoltre che l’ente non ha dato seguito, con la qualificazione e la repressione degli abusi, agli accertamenti contenuti nelle proprie note, come già segnalato in una precedente pronuncia passata in giudicato. Per questo dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Nota della Redazione
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