Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2506 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione debitrice che, ritualmente notificata del titolo esecutivo, non provveda al pagamento entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non formuli alcuna deduzione in ordine all’andamento della procedura, è inottemperante al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico si intendono connesse ai compiti istituzionali e il relativo compenso resta assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione al titolo, né ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Da qui il ricorso innanzi al giudice amministrativo, resistito dall’amministrazione con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice. Rispetto a tale titolo risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, pertanto, non è contestato nell’an né nel quantum dalla parte resistente. Il ricorso è fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio precisa che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali; il compenso del commissario è dunque compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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