Termini perentori e poteri del Capo del DAP nel procedimento disciplinare (TAR Marche n. 525 del 18.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico dei dipendenti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria i termini stabiliti dall’art. 120 d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 449/1992, e dall’art. 15 d.lgs. n. 449/1992 hanno natura perentoria. Interrompono il termine di novanta giorni soltanto gli atti recettizi specificamente rivolti all’incolpato. Il Capo del Dipartimento non può riaprire d’ufficio l’istruttoria né sollecitare un supplemento istruttorio quando il Consiglio di disciplina, esercitando la competenza esclusiva affidatagli, abbia già espresso il proscioglimento dell’incolpato: egli deve limitarsi a dare forma definitiva alla decisione dell’organo tecnico, disponendo l’archiviazione.

Il Fatto

L’Amministrazione penitenziaria contestava a un Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria l’infrazione disciplinare di cui all’art. 5, comma 3, lett. g) e h), d.lgs. n. 449/1992, per condotte irrispettose e aggressive verso il Comandante di Reparto. Instaurato il procedimento, il Consiglio Centrale di Disciplina proscioglieva l’incolpato e proponeva al Capo del Dipartimento di archiviare, rilevando il lungo lasso temporale trascorso e divergenze negli atti istruttori, alcuni dei quali privi di data e di firma. Con nota successiva, il Capo del Dipartimento riteneva la decisione affetta da vizi motivazionali e invitava il Consiglio a disporre un supplemento istruttorio; il Consiglio, conformandosi, riapriva il procedimento e, all’esito, dichiarava il Vice Ispettore responsabile, proponendo la sanzione della deplorazione, poi irrogata.

Il ricorrente impugnava gli atti del procedimento e il provvedimento sanzionatorio conclusivo davanti al TAR Marche, deducendo la violazione dei termini di decadenza, l’illegittimità della riapertura d’ufficio dell’istruttoria e la contraddittorietà della motivazione. Il Ministero della Giustizia si opponeva all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e muove dall’esame del termine di decadenza. L’art. 120 d.P.R. n. 3/1957 dispone che il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che ne sia compiuto alcun ulteriore. La norma è applicabile ai dipendenti del D.A.P. in forza del rinvio operato dall’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 449/1992, come già chiarito dal TAR Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 4341 del 2000 e dal TAR Emilia Romagna con la sentenza n. 108 del 2008.

Sul piano fattuale il Collegio rileva che tra i fatti contestati e la notifica dell’atto di contestazione sono trascorsi 332 giorni, e tra l’invio delle relazioni di servizio al Provveditorato e l’avvio dell’azione disciplinare 210 giorni. Agli effetti dell’art. 120 sono atti propri del procedimento soltanto quelli recettizi, specificamente rivolti all’incolpato, unici idonei a interrompere il termine. La violazione è dunque inequivocabile e determina l’illegittimità del provvedimento.

Anche il secondo profilo della medesima doglianza merita accoglimento. Tra i fatti e la trasmissione al Provveditorato delle relazioni redatte dal personale sono trascorsi 67 giorni, con palese violazione del quinto comma dell’art. 15 d.lgs. n. 449/1992, che ne sancisce la nullità. Risulta inoltre violato il quarto comma della stessa norma, perché la designazione del funzionario istruttore è avvenuta prima dell’avvio del procedimento, oltre il termine perentorio di dieci giorni. L’intero procedimento si è quindi svolto in violazione dei termini e va annullato con l’atto conclusivo.

È fondato anche il secondo motivo. Il Consiglio di disciplina aveva applicato l’art. 17 d.lgs. n. 449/1992, giungendo al definitivo proscioglimento senza chiedere alcun supplemento istruttorio: non ricorre pertanto l’ipotesi dell’art. 16, comma 6. Il Capo del Dipartimento, privo di potere di procedere d’ufficio e di disattendere la decisione dell’organo tecnico, non poteva riaprire l’istruttoria né richiederne la riapertura: doveva limitarsi, ai sensi del terzo comma dell’art. 17, a pronunciare l’archiviazione. Il ricorso è accolto e gli atti sono annullati; le spese sono compensate, avendo il ricorrente tenuto una condotta non del tutto confacente e non avendo l’Amministrazione dato prova di efficienza nella conduzione del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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